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Consultazione 2007/26: Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC). Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr). Ordinanza del DFEconcernente l'igiene nella macellazione (OIgM). · 4 pagine
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Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) PROGETTO
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la macellazione e il controllo delle carni è modificata come segue:
Art. 3 cpv. b, e ed ebis
Nella presente ordinanza si intende per:
b. bestiame da macello: animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e altri animali domestici delle famiglie zoologiche dei bovidi (Bovidae), cervidi (Cervidae), suidi (Suidae) ed equidi (Equidae).
ebis. selvaggina d’allevamento: cammelli (Camelidae), selvaggina diversa dalla
selvaggina d’allevamento biungulata e mammiferi terrestri diversi da quelli di cui alla lettera b, allevati in recinti.
Art. 8 cpv. 5
Abrogato
Art. 11 cpv. 3
3 La selvaggina d’allevamento biungulata e la selvaggina d’allevamento possono essere uccise e dissanguate all’aperto, ma successivamente devono essere trasportate in un macello autorizzato. L’eviscerazione all’aperto è consentita solo sotto la vigilanza di un veterinario.
Art. 17 cpv. 2bis
2 Lo stordimento, il dissanguamento, lo scuoiamento e la macellazione devono essere eseguiti prontamente in modo da evitare qualsiasi contaminazione della carne.
RU 2005 5493