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Consultazione 2007/26: Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC). Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr). Ordinanza del DFEconcernente l'igiene nella macellazione (OIgM). · 4 pagine

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Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) PROGETTO

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la macellazione e il controllo delle carni è modificata come segue:

Art. 3 cpv. b, e ed ebis

Nella presente ordinanza si intende per:

b. bestiame da macello: animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e altri animali domestici delle famiglie zoologiche dei bovidi (Bovidae), cervidi (Cervidae), suidi (Suidae) ed equidi (Equidae).

ebis. selvaggina d’allevamento: cammelli (Camelidae), selvaggina diversa dalla

selvaggina d’allevamento biungulata e mammiferi terrestri diversi da quelli di cui alla lettera b, allevati in recinti.

Art. 8 cpv. 5

Abrogato

Art. 11 cpv. 3

3 La selvaggina d’allevamento biungulata e la selvaggina d’allevamento possono essere uccise e dissanguate all’aperto, ma successivamente devono essere trasportate in un macello autorizzato. L’eviscerazione all’aperto è consentita solo sotto la vigilanza di un veterinario.

Art. 17 cpv. 2bis

2 Lo stordimento, il dissanguamento, lo scuoiamento e la macellazione devono essere eseguiti prontamente in modo da evitare qualsiasi contaminazione della carne.

RU 2005 5493

1 RS 817.190