Progetto
Consultazione 2007/26: Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC). Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr). Ordinanza del DFEconcernente l'igiene nella macellazione (OIgM). · 4 pagine
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Art. 27 cpv. 1
1 Prima della macellazione il veterinario ufficiale controlla:
a. il bestiame da macello;
b. i volatili da cortile;
c. i conigli domestici;
d. i ratiti;
e. la selvaggina d’allevamento biungulata;
f. la selvaggina d’allevamento.
Art. 28 Abs. 1
1 1 Per i suini, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti, la selvaggina d’allevamento biungulata e la selvaggina d’allevamento il controllo degli animali da macello può essere eseguito nell’effettivo di provenienza.
Art. 29 cpv. 1 e 3
1 Il bestiame da macello, la selvaggina d’allevamento biungulata e la selvaggina d’allevamento devono essere sottoposti sistematicamente al controllo delle carni immediatamente dopo la macellazione.
3 La selvaggina diversa dalla selvaggina d’allevamento biungulata e dalla selvaggina d’allevamento deve essere sottoposta sistematicamente al controllo delle carni nelle grandi aziende; i controlli avvengono per campionatura nelle aziende con un’esigua capacità produttiva e nel caso in cui le macellazioni siano occasionali..
Art. 63 cpv. 2 frase introduttiva, lett. a e b, 3bis
2 Per il controllo nel macello l’emolumento per ogni animale ammonta a:
Franchi Franchi
minimo massimo
a. Animali della specie bovina di almeno 7.50 12.—
sei settimane
b. Animali della specie bovina di età 3.— 8.—
inferiore a sei settimane
3bisPer il controllo degli animali da macello nell’effettivo di provenienza i Cantoni possono fissare un emolumento di base di 20 franchi al massimo e per ogni animale da macello un emolumento che non superi la tassa minima di cui al capoverso 2.
II
Modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 23 novembre 20052 concernente la produzione primaria è modificata come segue: