Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/26: Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC). Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr). Ordinanza del DFEconcernente l'igiene nella macellazione (OIgM). · 5 pagine

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Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD

Bundesamt für Veterinärwesen BVET

Vollzugsunterstützung (VU)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190) Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02) Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1)

Commento alle singole modifiche

A. Premessa

L’effettiva ripresa della regolamentazione UE in materia di igiene nella legislazione sulle derrate alimentari ha determinato adeguamenti della legge corrispondente del 9 ottobre 1992 (LDerr; RS 817.0) (decreto dell’Assemblea federale del 5 ottobre), i quali richiedono a loro volta adeguamenti in diverse ordinanze. Ciò riguarda in particolare gli emolumenti per gli animali da macello e il controllo delle carni nonché i controlli ufficiali nelle aziende di sezionamento, per i quali non esisteva finora una chiara regolamentazione degli emolumenti. Inoltre l’attuazione delle nuove ordinanze (o modifiche) in materia di macellazione entrate rispettivamente in vigore il 1° gennaio 2006 e il 1° gennaio 2007 (ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni e l’ordinanza del DFE concernente l’igiene nella macellazione) ha dimostrato che sono necessari adeguamenti per un utilizzo coerente dei termini.

B. Conseguenze

La modifica dell’articolo 45 capoverso 2 della legge sulle derrate alimentari decisa dalle Camere rende necessarie delle aggiunte all’articolo 75 capoverso 2, che concerne ora gli emolumenti per i controlli ufficiali nelle aziende di sezionamento. Vengono disciplinate inoltre le tasse per il controllo degli animali nell’effettivo di provenienza. L’autorizzazione d’esercizio per i macelli, finora a validità limitata, dovrebbe essere rilasciata in futuro a tempo indeterminato. Il termine “vitello” e le categorie di età per la specie bovina sono sostituite dai termini in uso nell’UE. Pertanto nella legislazione sulle derrate alimentari scomparirà il termine “vitelli” e resterà soltanto come termine tecnico nella legislazione sull’agricoltura. La detenzione sempre più frequente di animali selvatici in recinti per la produzione di prodotti alimentari richiede un ampliamento della terminologia. La detenzione della selvaggina d’allevamento biungulata è già stata stabilita, a essa si deve aggiungere il termine della selvaggina d’allevamento per poter includere nella legislazione sulle derrate alimentari anche la detenzione di altri mammiferi terrestri tenuti in recinti. Le prescrizioni per il controllo ufficiale delle carni vengono armonizzate meglio l’una con l’altra mediante alcune modifiche, soprattutto per quanto riguarda il controllo delle zampe bovine.