Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine

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4 I risultati in dettaglio

4.1 Indicazione di provenienza dei prodotti

4.1.1 Osservazioni generali

I Cantoni di Lucerna, Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Soletta, Appenzello Esterno, Appenzello Interno e Basilea Città, il PPD, il PLR, l’UDC, le associazioni mantello delle città e dei comuni (ACS e UCS), parte delle associazioni mantello dell’economia (Centre patronal, FH, FER, ASA, TVS, Gastrosuisse e FSV) e delle organizzazioni giuridiche (ACBIS, E.C.), gli enti turistici (FST, Svizzera Turismo), Swiss AG, Wenger e il TCS sono favorevoli all’avamprogetto di revisione nella sua forma attuale. Ritengono che la designazione «Svizzera» e la croce svizzera, che sono soprattutto sinonimo di qualità, affidabilità e precisione, siano di grande importanza per l’economia svizzera. Affermano che è necessaria una protezione sicura e credibile per prevenire gli abusi e combatterne le ripercussioni negative per l’immagine della piazza economica svizzera. Riconoscono che l’avamprogetto costituisce una soluzione di compromesso che tiene conto degli interessi delle imprese che hanno legami diretti con la Svizzera, ma anche di quelle che sono meno legate al nostro Paese. Il PPD giudica che le misure previste dall’avamprogetto siano appropriate e giustificate dall’interesse pubblico. L’ACS aggiunge che consentono di proteggere meglio i prodotti svizzeri. Secondo la FST il rafforzamento del legame con il luogo d’origine e con l’uso di prodotti indigeni, che favorisce anche lo sviluppo sostenibile, accrescono la reputazione dei prodotti agli occhi della clientela e consentono di apportare un contributo positivo e durevole all’economia del turismo.

I Cantoni di Berna, Zurigo, Svitto, Zugo, Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo, Argovia, Turgovia, Ticino, Neuchâtel, Ginevra, Vaud, Giura, del Vallese e dei Grigioni, il PS, il SAB, le associazione per la protezione dei consumatori (Acsi, kf e FPC), parte delle associazioni mantello dell’economia (CCIS, economiesuisse, Swissmem, Forum PMI, USAM, fial, KOS, Switzerland Cheese, PROMARCA, Pubblicità Svizzera, SWISS LABEL, SwissBanking, IG Swiss Made, FUS, Proviande, UPSV, Gallo Suisse, USPV, ASIF, swisscofel, FEA, SAA, CVAM, VBF), e del mondo agricolo (USC, AGRIDEA, AOC-IGP, AgorA, Uniterre, BIO SUISSE, PSL, Prométerre), alcune organizzazioni sindacali (USS) e giuridiche (AROPI, INGRES, LES, ASAS, AIPPI, ASCPI, ACSOEB, FSA, D.L., D.B., S.M., e I&P), le camere di commercio (CCIS, HaBa), l'ACCS, la CFC e alcune imprese (Coop, MGB, Emmi AG, Juvena) approvano il principio dell’articolo 48 AP-LPM, ma criticano diversi elementi della definizione di provenienza che contiene.

- Dieci Cantoni (ZH, SZ, ZG, BL, SH, SG, AG, TG, TI e GE), parte delle associazioni mantello

dell’economia (USS, economiesuisse, PROMARCA, Proviande e fial), l'ACCS, il kf, Coop e MGB propongono di escludere le derrate alimentari dal campo d’applicazione dell’articolo 48 AP-LPM, adducendo come principale argomento l’attuale indipendenza da qualsiasi criterio fisso della definizione di dichiarazione di provenienza nella legislazione sulle derrate alimentari. L’articolo 48 capoverso 2 AP-LPM introduce invece un criterio di questo genere e pertanto la dichiarazione di provenienza è influenzata dalle variazioni dei prezzi delle materie prime. Altri partecipanti giudicano che l’avamprogetto costituisca un passo avanti, soprattutto per proteggere meglio gli oggetti d’uso e consumo (NE) e affermano che la definizione di provenienza debba essere sancita nella LPM e non nella legislazione sulle derrate alimentari (AGRIDEA). Alcuni (AIPPI, fial) ritengono possibile la coesistenza fra l’articolo 48 AP-LPM e le norme sulle derrate alimentari.

- Due Cantoni (GR, VD), HaBa e Ligo Electric chiedono di armonizzare il criterio del 60 per cento dei

costi di produzione del prodotto di cui all’articolo 48 capoverso 2 AP-LPM con quello del 50 per cento previsto dalle regole d’origine autonome. La CCIS e il VBF chiedono più in generale che le due regolamentazioni siano armonizzate per evitare alle imprese le ripercussioni negative di norme diverse fra loro. Ritengono che le imprese dovrebbero essere obbligate a designare diversamente i loro prodotti quando intendono venderli sul mercato svizzero oppure esportarli. La FH e l’AGRIDEA sottolineano invece che occorre distinguere chiaramente la questione delle norme sull’origine da quella delle indicazioni di provenienza, poiché i campi d’applicazione sono nettamente diversi.