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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine
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Appendice 1.6 (artt. 17a, 17b)
Garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici
1 Esigenze minime per gli impianti geotermici
1.1 Gli impianti geotermici devono presentare il coefficiente di sfruttamento
globale minimo previsto dal grafico seguente:
Esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento annuo
60
50
40
30
20
10
0
0 1 2 3 4 56
Coefficiente sfruttamento elettricità [%]
L’indice di sfruttamento globale si riferisce all’energia annua misurata sulla sommità del foro di sonda.
Se l’indice di sfruttamento globale risulta per un anno civile inferiore di oltre il 20 per cento o per due anni civili consecutivi inferiore di oltre il 10 per cento all’indice richiesto in regime normale, il diritto alla remunerazione a copertura dei costi decade fintanto che non viene di nuovo raggiunto l‘indice di sfruttamento energetico globale minimo per un anno civile.
1.2 Nella media annua, gli impianti geotermici devono presentare un
coefficiente di sfruttamento elettrico almeno dell’1,5 per cento.
L’indice di sfruttamento elettrico si riferisce all’energia misurata sulla sommità del foro di sonda.
1.3 Gli impianti geotermici non devono impiegare altri vettori energetici fossili
insieme all’energia geotermica in un medesimo impianto.
2 Costi garantiti
2.1 La fideiussione a garanzia contro i rischi degli impianti geotermici copre al
massimo il 50 per cento dei costi dei sondaggi e delle prove del progetto.