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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine

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i. I bonus accordati in base alle lettere e e f non sono cumulabili.

j. Per gli altri impianti ad abbinamento forza-calore ai sensi del numero

6.3 lettera b è accordato un bonus per lo sfruttamento esterno del calore (bonus per abbinamento forza-calore) di 1 centesimo/kWh se lo sfruttamento esterno del calore supera le esigenze minime almeno del 10 per cento (rispetto alla produzione lorda di calore).

6.6 Riduzione annua e durata della rimunerazione

a. La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

b. L’ammortamento e la rimunerazione durano 20 anni.

6.7 Procedura di notifica e di preavviso

La procedura di notifica preliminare e di preavviso si articola in tre tappe:

1. Notifica preliminare

La notifica preliminare deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a. consenso del proprietario fondiario;

b. potenza nominale elettrica e termica;

c. produzione lorda di elettricità prevista, in kWh per anno civile;

d. produzione lorda di calore prevista, in kWh per anno civile;

e. tipo e quantità di cariche previste per lo sfruttamento energetico;

f. tipo, quantità e potere calorifico inferiore medio del sottoprodotto;

g. per i processi di evaporazione: il coefficiente di sfruttamento annuo previsto per l’elettricità e il calore utilizzato esternamente;

h. per gli altri impianti ad abbinamento forza-calore: il coefficiente di efficienza elettrico e termico secondo la scheda dati e la quota di calore utilizzato esternamente (rispetto alla produzione lorda di calore);

i. data prevista della messa in esercizio;

j. per gli impianti rinnovati e ampliati, le cifre sulla produzione negli ultimi cinque anni d’esercizio completi nonché il conteggio dei costi di investimento, ripartiti secondo tutti gli elementi di costo degli impianti di riferimento.

2. Notifica

La richiesta deve essere presentata al più tardi entro due anni dalla notifica preliminare e deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

a. licenza di costruzione;

b. conferma o eventuali modifiche delle indicazioni di cui al numero 6.7;

c. business plan con calcolo dei costi preventivati.

3. Messa in esercizio

La documentazione relativa alla messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro due anni dalla notifica e deve contenere almeno le indicazioni seguenti: