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Consultazione 2007/49: Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera (Consultazione delle Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura CSEC) · 4 pagine
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Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) Progetto
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale del [data]1;
visto il parere del Consiglio federale del [data] 2,
decreta:
I
La legge federale del 16 dicembre 20053 sulla protezione degli animali è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 80 capoversi 1, 2 e 2bis e 120 capoverso 2 della Costituzione federale4;
Art. 1 Scopo
Scopo della presente legge è di:
a. tutelare la dignità e il benessere degli animali; e
b. proteggere le persone dalle lesioni corporali provocate dai cani.
Titolo prima dell’art. 21a
Sezione 8: Protezione dalle lesioni corporali provocate dai cani
Art. 21a Ripartizione dei cani in categorie secondo la loro pericolosità
1 I cani sono ripartiti nelle categorie seguenti:
1 FF 2007 …
2 FF 2007 …
3 RS ... [FF 2006 315]
4 RS 101 [FF ...]