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Consultazione 2007/49: Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera (Consultazione delle Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura CSEC) · 4 pagine

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Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) Progetto

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale del [data]1;

visto il parere del Consiglio federale del [data] 2,

decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 20053 sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 80 capoversi 1, 2 e 2bis e 120 capoverso 2 della Costituzione federale4;

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è di:

a. tutelare la dignità e il benessere degli animali; e

b. proteggere le persone dalle lesioni corporali provocate dai cani.

Titolo prima dell’art. 21a

Sezione 8: Protezione dalle lesioni corporali provocate dai cani

Art. 21a Ripartizione dei cani in categorie secondo la loro pericolosità

1 I cani sono ripartiti nelle categorie seguenti:

1 FF 2007 …

2 FF 2007 …

3 RS ... [FF 2006 315]

4 RS 101 [FF ...]