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Consultazione 2007/49: Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera (Consultazione delle Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura CSEC) · 4 pagine

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a. cani poco pericolosi;

b. cani potenzialmente pericolosi; e

c. cani pericolosi.

2 Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la ripartizione in categorie. Tiene conto al riguardo della taglia e del peso del cane in età adulta e del tipo di razza.

Art. 21b Misure per evitare le lesioni corporali

1 Negli spazi pubblici i cani devono essere tenuti sotto controllo. Il detentore deve prendere le misure di sicurezza necessarie affinché il cane non provochi lesioni corporali.

2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla sicurezza dei ricoveri.

Art. 21c Obbligo di tenere i cani al guinzaglio

1 I cani devono essere tenuti al guinzaglio:

a. nelle regioni edificate;

b. nei luoghi accessibili al pubblico molto frequentati, come gli edifici scolastici, i campi da gioco e sportivi, i parchi e gli stabilimenti balneari.

2 I Cantoni possono estendere l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio ad altri luoghi e delimitare spazi di libertà per i cani.

Art. 21d Obbligo di notifica

I detentori di cani, i veterinari, i medici, le autorità doganali, le autorità comunali, le pensioni e i rifugi per animali e gli addestratori di cani sono tenuti a notificare all’autorità cantonale competente i casi in cui un cane:

a. ha ferito gravemente persone o animali; o

b. presenta indizi di un comportamento esageratamente aggressivo.

Art. 21e Esami individuali

L’autorità cantonale competente ordina un esame individuale se:

a. un cane ha ferito gravemente persone o animali o presenta un comportamento esageratamente aggressivo; o

b. vi sono indizi che un detentore non abbia il controllo del suo cane.

Art. 21f Cani poco pericolosi

1 La detenzione di un cane poco pericoloso non è sottoposta ad autorizzazione.

2 La detenzione di un cane poco pericoloso secondo l’articolo 21a capoverso 1 lettera a che viene classificato nella categoria dei cani pericolosi in seguito a un esame individuale è sottoposta ad autorizzazione. Le condizioni e la procedura per la concessione dell’autorizzazione sono stabilite nell’articolo 21g capoversi 2-4.

3 L’autorizzazione può essere concessa solo se subordinata a misure di sicurezza, come la castrazione o la sterilizzazione.