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Consultazione 2007/49: Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera (Consultazione delle Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura CSEC) · 4 pagine
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a. cani poco pericolosi;
b. cani potenzialmente pericolosi; e
c. cani pericolosi.
2 Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la ripartizione in categorie. Tiene conto al riguardo della taglia e del peso del cane in età adulta e del tipo di razza.
Art. 21b Misure per evitare le lesioni corporali
1 Negli spazi pubblici i cani devono essere tenuti sotto controllo. Il detentore deve prendere le misure di sicurezza necessarie affinché il cane non provochi lesioni corporali.
2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla sicurezza dei ricoveri.
Art. 21c Obbligo di tenere i cani al guinzaglio
1 I cani devono essere tenuti al guinzaglio:
a. nelle regioni edificate;
b. nei luoghi accessibili al pubblico molto frequentati, come gli edifici scolastici, i campi da gioco e sportivi, i parchi e gli stabilimenti balneari.
2 I Cantoni possono estendere l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio ad altri luoghi e delimitare spazi di libertà per i cani.
Art. 21d Obbligo di notifica
I detentori di cani, i veterinari, i medici, le autorità doganali, le autorità comunali, le pensioni e i rifugi per animali e gli addestratori di cani sono tenuti a notificare all’autorità cantonale competente i casi in cui un cane:
a. ha ferito gravemente persone o animali; o
b. presenta indizi di un comportamento esageratamente aggressivo.
Art. 21e Esami individuali
L’autorità cantonale competente ordina un esame individuale se:
a. un cane ha ferito gravemente persone o animali o presenta un comportamento esageratamente aggressivo; o
b. vi sono indizi che un detentore non abbia il controllo del suo cane.
Art. 21f Cani poco pericolosi
1 La detenzione di un cane poco pericoloso non è sottoposta ad autorizzazione.
2 La detenzione di un cane poco pericoloso secondo l’articolo 21a capoverso 1 lettera a che viene classificato nella categoria dei cani pericolosi in seguito a un esame individuale è sottoposta ad autorizzazione. Le condizioni e la procedura per la concessione dell’autorizzazione sono stabilite nell’articolo 21g capoversi 2-4.
3 L’autorizzazione può essere concessa solo se subordinata a misure di sicurezza, come la castrazione o la sterilizzazione.