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Consultazione 2007/49: Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera (Consultazione delle Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura CSEC) · 4 pagine

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4 Se l’autorizzazione non è concessa, l’autorità cantonale competente ordina il sequestro preventivo, la confisca e, se necessario, la soppressione del cane.

Art. 21g Cani potenzialmente pericolosi

1 La detenzione di cani potenzialmente pericolosi secondo l’articolo 21a capoverso 1 lettera b sottostà all’autorizzazione dell’autorità cantonale competente.

2 Il richiedente deve allegare alla sua domanda un estratto del casellario giudiziale centrale.

3 L’autorizzazione è concessa se il richiedente:

a. dispone delle conoscenze necessarie per detenere cani;

b. è in grado di tenere il cane sotto controllo; e

c. dispone del ricovero necessario per una detenzione sicura del cane.

4 L’autorizzazione non è rilasciata alle persone che danno motivi di ritenere che metteranno in pericolo terzi con il loro cane.

5 Se un cane potenzialmente pericoloso è classificato nella categoria dei cani pericolosi in seguito a un esame individuale, l’autorizzazione deve essere riesaminata. L’autorizzazione può essere rinnovata solo se subordinata a misure di sicurezza, come la castrazione e la sterilizzazione.

6 Se in seguito al riesame dell’autorizzazione conformemente al capoverso 5 l’autorizzazione è ritirata, l’autorità cantonale competente ordina il sequestro preventivo, la confisca e, se necessario, la soppressione del cane.

Art. 21h Cani pericolosi

1 L’allevamento, l’importazione e la detenzione di cani classificati nella categoria dei cani pericolosi secondo l’articolo 21a capoverso 1 lettera c sono vietati.

Art. 21i Cani utilizzati a scopi particolari

Il Consiglio federale emana disposizioni sulla concessione delle autorizzazioni di detenzione di cani utilizzati a scopi particolari, in particolare nei servizi di protezione, come i cani guida per ciechi o nell’agricoltura.

Art. 21j Allevamenti riconosciuti

Il Consiglio federale può prescrivere che i cani di determinati tipi di razze vengano allevati solo in allevamenti riconosciuti dal Cantone.

Art. 21k Altre persone

Il detentore di un cane sottoposto ad autorizzazione può affidarlo a un’altra persona in uno spazio pubblico solo se quest’ultima è in grado di tenere il cane sotto controllo.