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Consultazione 2007/49: Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera (Consultazione delle Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura CSEC) · 4 pagine
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Art. 21l Formazione e perfezionamento
Il Consiglio federale emana disposizioni sui corsi di socializzazione dei cani e sulle condizioni di ammissione delle persone che tengono questi corsi. Può rendere i corsi obbligatori.
Art. 26a Allevamento, importazione e detenzione di cani pericolosi
1 Chiunque intenzionalmente alleva, importa o detiene senza autorizzazione cani pericolosi è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
Art. 28, periodo introduttivo, nonché cpv. 1 lett. fbis e fter
Chiunque, intenzionalmente:
fbis. viola l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio o non rispetta gli oneri legati all’autorizzazione di cui agli articoli 21f e 21g;
fter. viola l’obbligo di notifica di cui all’articolo 21c;
è punito con la multa, sempre che non siano applicabili gli articoli 26 o 26a.
Art. 45b Disposizioni transitorie concernenti la detenzione di cani
potenzialmente pericolosi o di cani pericolosi
Chi detiene un cane di cui all’articolo 21a capoverso 1 lettere b o c deve depositare entro il [tre mesi dopo l’entrata in vigore] una domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 21g all’autorità cantonale competente.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Minoranza (Pfister Theophil, Freysinger, Füglistaller): non entrata in materia.