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Consultazione 2007/49: Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera (Consultazione delle Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura CSEC) · 4 pagine

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Art. 21l Formazione e perfezionamento

Il Consiglio federale emana disposizioni sui corsi di socializzazione dei cani e sulle condizioni di ammissione delle persone che tengono questi corsi. Può rendere i corsi obbligatori.

Art. 26a Allevamento, importazione e detenzione di cani pericolosi

1 Chiunque intenzionalmente alleva, importa o detiene senza autorizzazione cani pericolosi è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

Art. 28, periodo introduttivo, nonché cpv. 1 lett. fbis e fter

Chiunque, intenzionalmente:

fbis. viola l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio o non rispetta gli oneri legati all’autorizzazione di cui agli articoli 21f e 21g;

fter. viola l’obbligo di notifica di cui all’articolo 21c;

è punito con la multa, sempre che non siano applicabili gli articoli 26 o 26a.

Art. 45b Disposizioni transitorie concernenti la detenzione di cani

potenzialmente pericolosi o di cani pericolosi

Chi detiene un cane di cui all’articolo 21a capoverso 1 lettere b o c deve depositare entro il [tre mesi dopo l’entrata in vigore] una domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 21g all’autorità cantonale competente.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Minoranza (Pfister Theophil, Freysinger, Füglistaller): non entrata in materia.