Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/55: 05.463 Iniziativa parlamentare. Impedire la conclusione di matrimoni fittizi · 4 pagine
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Le associazioni mantello nazionali sono tendenzialmente contrarie al progetto. Solo l'Associazione dei Comuni Svizzeri approva la soluzione proposta.
La Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (CSC) e ) e l'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile accolgono favorevolmente le modifiche proposte. La Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera si pronuncia invece contro le
regolamentazioni previste nel CC e nella LUD.
I tredici partecipanti che non sono stati formalmente invitati a partecipare alla procedura
respingono il progetto.
IV. Articolo 98 capoverso 4 CC (nuovo)
1. Quattro Cantoni (NW, SZ, UR e ZH) propongono che i fidanzati stranieri che non sono in
possesso di un libretto per stranieri o di un visto valido e inoltrano una domanda di
esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio debbano presentare un certificato delle autorità migratorie sul loro titolo di soggiorno perché solamente tali autorità possono confermare la regolarità del soggiorno in Svizzera.
2. Diversi Cantoni (SG, SO, SZ, TG, UR e ZH) chiedono che alle autorità dello stato civile sia
consentito accedere ai dati relativi allo statuto di soggiorno degli stranieri nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).
3. Due Cantoni (SZ e ZH) ritengono che la nuova regolamentazione relativa alla prova del
soggiorno legale possa indurre a privilegiare il trattamento delle persone provenienti da Paesi privi dell'obbligo del visto (p. es. UE e AELS) rispetto a quelle provenienti da uno Stato soggetto all'obbligo del visto.
Per quel che riguarda i documenti menzionati a pagina 7 del rapporto esplicativo, questi due partecipanti sostengono anche che dal punto di vista dello stato civile si debba rifiutare di poter provare l'identità di una persona solo presentando un libretto per stranieri (anche l'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile è di questo avviso). Un altro partecipante alla procedura di consultazione (PEV) auspica che nell'ambito dell'articolo 64 OSC si definiscano chiaramente i documenti che devono essere presentati come prova della legalità del soggiorno.
4. Un partecipante alla procedura di consultazione (CSC) ritiene che si debba chiaramente
indicare nelle disposizioni esplicative che la nuova regolamentazione dell'articolo 98 capoverso 4 CC crea una nuova condizione formale per il matrimonio. Secondo tale articolo gli stranieri che si trovano illegalmente in Svizzera devono legalizzare il loro soggiorno prima di poter depositare una domanda di esecuzione della procedura
preparatoria del matrimonio,
5. Due partecipanti alla procedura di consultazione (PLD e Caritas) chiedono di rispettare il
principio della proporzionalità nell'attuazione dell'articolo 98 capoverso 4 CC e di
prevedere nel testo di legge un corrispondente rinvio all'articolo 98 capoverso 4.
6. Un Cantone (GR) chiede esplicitamente che i "matrimoni turistici" non siano in alcun modo
toccati dalle modifiche proposte e possano continuare ad aver luogo anche in futuro nei Cantoni in cui il turismo è molto importante per l'economia.