Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/55: 05.463 Iniziativa parlamentare. Impedire la conclusione di matrimoni fittizi · 4 pagine
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1. Un Cantone (NE) esige - nel caso in cui entri in vigore l'articolo 99 capoverso 4 CC - che
le corrispondenti leggi sulla protezione dei dati sanciscano l'obbligo di annuncio.
2. Secondo un Cantone (SH) l'obbligo di annuncio potrebbe essere disciplinato
nell'ordinanza sullo stato civile dato che l'articolo 97 capoverso 3 lettera c della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri ne costituisce la base legale.
3. Un partito di governo (PPD) propone che gli ufficiali dello stato civile si rivolgano sempre
alle autorità migratorie se non è possibile chiarire immediatamente la questione del soggiorno legale degli sposi. In tal modo si potrebbe impedire che gli ufficiali dello stato civile debbano conoscere tutti i tipi di autorizzazione.
4. Un partecipante alla procedura (PLS) è favorevole alla prova del soggiorno legale dei
fidanzati, ma contrario all'introduzione dell'obbligo di annuncio ai sensi dell'articolo 99 capoverso 4 CC.
5. Due partecipanti alla procedura di consultazione (AG e l'Associazione svizzera degli
ufficiali dello stato civile) chiedono che le autorità dello stato civile e le autorità migratorie collaborino e che si fissi nella legge l'obbligo di annuncio anche per gli altri ambiti dello stato civile (nascite, riconoscimenti, decessi ecc.) in quanto concernono pure le autorità migratorie.
VI. Articolo 5 capoverso 4 LUD (nuovo)
1. Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (NW, SZ, ZH e UR) si chiedono se la
regolamentazione secondo l'articolo 1 Titolo finale CC si riferisce anche alle procedure preliminari in sospeso concernenti registrazioni di unioni domestiche. In caso contrario, raccomandano di prevedere una relativa disposizione transitoria nella LUD.
VII. Articolo 6 LUD
1. Un partecipante alla procedura di consultazione (PLS) è favorevole alla prova del
soggiorno legale dei fidanzati, ma contrario all'introduzione dell'obbligo di annuncio ai sensi dell'articolo 6 LUD.
VIII. Altri suggerimenti
1. Secondo alcuni partecipanti (AG, BL e PLS) le modifiche proposte non devono essere
disciplinate nel CC o nella LUD, ma nella legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP).
2. Due Cantoni (UR e ZH) ritengono che le modifiche proposte costituiscano un nuovo
impedimento al matrimonio o alla registrazione dell'unione domestica e che di conseguenza debbano essere disciplinate nei corrispondenti titoli del CC e della LUD.
3. Per due Cantoni (SZ e ZH) l'introduzione della regolamentazione prevista richiede un
maggior dispendio di tempo da parte degli ufficiali dello stato civile che dovrebbe essere compensato con un emolumento suppletivo da fissare nell'ordinanza.