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Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 7 pagine

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Legge federale Progetto preliminare

concernente il ruolo dei partiti politici nella formazione dell’opinione e della volontà popolari

del

L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visti gli articoli 137–139a, 141 e 163–165 della Costituzione federale1;

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]2;

visto il parere del Consiglio federale del [data]3,

decreta :

I

Gli atti normativi menzionati qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici (LDP)

Titolo prima dell’art. 10

Capitolo 1: Decisione e esecuzione

Art. 11 cpv. 3bis (nuovo)

3bis Se il diritto cantonale lo prevede, il materiale di voto per una votazione popolare federale può essere accompagnato da una tavola sinottica in cui figurano le raccomandazioni di voto emanante da tutti i partiti rappresentati nel Parlamento cantonale.

1 RS 101

2 FF 2007 ...

3 FF 2007 ...

4 RS 161.1

2007–......