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Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 7 pagine

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Art. 15g Modalità di diffusione

1 I messaggi sono diffusi quotidianamente, dal quinto al penultimo sabato prima della votazione, ai seguenti orari:

a. in televisione: tra le 18.00 e le 22;

b. alla radio: tra le 11.00 e le 14.00 o tra le 17.00 e le 18.30.

2 I messaggi sono trasmessi sempre alla stessa ora nell’ambito del medesimo programma. Sono ammesse variazioni d’orario non superiori a mezz’ora.

3 I messaggi sono raggruppati in spazi temporali della durata massima di un minuto. Il tempo d’antenna riservato a siffatti messaggi non deve oltrepassare 21 minuti settimanali.

4 I messaggi sono inseriti, di norma, tra le trasmissioni redazionali.

5 Sono chiaramente designati dall’emittente, all’inizio e alla fine, come trasmissioni concernenti una votazione popolare federale, del cui contenuto e della cui presentazione sono responsabili gli aventi diritto.

6 L’introduzione e la conclusione sono formulate o presentate nello stesso modo per tutti i messaggi diffusi nell’ambito di un medesimo programma.

Art. 76a, rubrica e cpv. 4

Registro dei partiti politici

4 Allorché un partito non adempie più le condizioni di iscrizione elencate nel capoverso 1, la Cancelleria federale lo cancella dal registro dei partiti politici.

2. Legge federale del 24 marzo 20068 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 2 lett. c (Definizioni)

c. trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità o tempo d’antenna precedente una votazione ai sensi dell’articolo 15a della legge federale del 17 dicembre 19769 sui diritti politici (LDP);

Art. 11a Messaggi politici concernenti una votazione

1 I messaggi politici concernenti una votazione ai sensi dell’articolo 15a LDP10 devono essere separati dalle trasmissioni pubblicitarie.

2 Non sono imputati alla durata massima della pubblicità accordata all’emittente.

8 RS … ; RU … (FF 2006 3331)

9 RS 161.1

10 RS 161.1