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Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 7 pagine
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Art. 83 cpv. 1 lett. a e cpv. 1bis
1 L’Autorità di ricorso è competente per:
a. esaminare i ricorsi sul contenuto delle trasmissioni redazionali (art. 94) e dei messaggi politici concernenti una votazione ai sensi dell’articolo 15a LDP11;
1bis Su domanda dell’emittente e prima della diffusione, controlla la legalità dei messaggi politici concernenti una votazione.
Art. 86 cpv. 1 e 5
1 L’Ufficio federale vigila sul rispetto della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione, della concessione, del divieto di introdurre dichiarazioni a carattere pubblicitario nei messaggi politici concernenti una votazione (art. 15f LDP12) e delle convenzioni internazionali pertinenti. L’Autorità di ricorso è competente per trattare i ricorsi riguardanti il contenuto delle trasmissioni redazionali (art. 83 cpv. 1 lett. a).
5 L’Autorità di ricorso giudica unicamente ricorsi interposti contro trasmissioni radiotelevisive che sono già state trasmesse da emittenti svizzere come pure contro messaggi politici concernenti una votazione ai sensi dell’art. 15a LDP13, in procinto di essere trasmessi o già trasmessi. Non interviene d’ufficio.
Art. 86a Controllo preliminare dei messaggi politici concernenti una votazio-
ne
1 In caso di dubbio circa la legalità di un messaggio, l’emittente può sottoporlo per controllo preliminare all’Autorità di ricorso, entro una settimana dal ricevimento.
2 Entro due settimane, l’Autorità di ricorso controlla la conformità del messaggio alle esigenze minime fissate nell’articolo 15e LDP14. Le deliberazioni non sono pubbliche.
3 Se l’Autorità di ricorso ne conferma la legalità, il messaggio deve essere immediatamente trasmesso.
4 Se invece il messaggio è considerato illegale, il diritto di diffusione viene meno.
5 Il ricorso al Tribunale federale (art. 99) contro una decisione dell’Autorità di ricorso in seguito al controllo preliminare non ha effetto sospensivo.
Art. 90 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. o
1 La competente autorità di vigilanza può condannare a versare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d’affari annua media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi chiunque:
11 RS 161.1
12 RS 161.1
13 RS 161.1
14 RS 161.1