Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2007/84: Adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali · 58 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 39Fedlex · Progetto

Adeguamento del decreto concernente la rete delle strade nazionali / G242-0699

4. Implicazioni con il programma di legislatura

Questo progetto è stato annunciato nel messaggio del 23 gennaio 2008 sul programma di legislatura 2007-2011 con il titolo “messaggio relativo alla revisione del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali”.

5. Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e conformità alla legge

Secondo l’articolo 83 della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali (cpv. 1). Costruisce e gestisce le strade nazionali e provvede alla loro manutenzione. Ne assume essa stessa le spese (cpv. 2). Queste disposizioni costituzionali sono precisate nella LSN e nella LUMin. Per aggiungere o eliminare strade dalla rete nazionale è necessario dotare queste due leggi di disposizioni supplementari che riguardino da un lato il trasferimento della proprietà e, dall’altro, la compensazione dello sgravio finanziario dei Cantoni da parte della Confederazione. Il decreto concernente la rete si basa in particolare sulle prescrizioni preesistenti nella LSN e sulla nuova disposizione dell’articolo 8a capoverso 3 LSN. Secondo gli articoli 1 e 11 LSN, l’Assemblea federale decide definitivamente, a proposta del Consiglio federale, il tracciato generale e la specie delle strade nazionali da costruire. Riguardo alla classificazione dei singoli tratti, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 2-4 LSN. Secondo l’articolo 8a capoverso 3 LSN il Parlamento decide della ripresa di progetti esistenti e del loro eventuale finanziamento da parte dei Cantoni. Le nuove prescrizioni introdotte nelle due leggi si mantengono entro l'ambito della disposizione costituzionale e il decreto federale può basarsi sulle deleghe menzionate nella LSN..

Occorre poi tenere conto dell’articolo sulla protezione delle Alpi (art. 84 cpv. 3 Cost.), secondo cui la capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Infine, la legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS; RS 725.14) elenca i quattro tratti considerati strade di transito nella regione alpina ai sensi dell’articolo costituzionale. Si tratta dei quattro valichi alpini internazionali, tre dei quali sono già strade nazionali: San Bernardino, San Gottardo e Sempione. Ad essi viene ora ad aggiungersi la strada del Gran San Bernardo. Queste disposizioni non toccano tuttavia l’impostazione della rete in quanto tale, poiché non determinano ancora la capacità di un tratto. Soltanto i progetti di costruzione concreti contemplano l'effettivo grado di sistemazione dal profilo edilizio e del traffico.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera e raffronto con il diritto europeo

L’impostazione delle reti stradali è una questione interna a ogni Stato. Da questo punto di vista, gli Stati non sono vincolati a impegni o a convenzioni internazionali. Certo, la Svizzera ha aderito all’Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (RS 0.725.11), con il quale le parti contraenti s’impegnano unicamente a realizzare i tratti nazionali della “Rete internazionale E” nel quadro dei loro programmi nazionali (art. 1). Tuttavia, l’Accordo attribuisce a ogni Parte contraente la facoltà di disciplinare le competenze nazionali. Pertanto, già oggi diversi tratti elvetici rientrano nella rete E pur non essendo strade nazionali (p. es. la già citata strada del Gran San Bernardo o l’autostrada cantonale che collega Schönbühl a Bienne). L’integrazione dei questi tratti nella rete di strade nazionali non modifica quindi assolutamente il loro statuto internazionale.