Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 40 pagine
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atto altrimenti proibito75. Una minoranza ritiene che l’esaurimento regionale bilaterale sia possibile soltanto nel quadro di un’unione doganale76.
L’introduzione unilaterale dell’esaurimento regionale dei diritti brevettuali costituirebbe un vantaggio ai sensi del GATT 1994 perché permetterebbe le importazioni parallele dall’Unione europea e dallo SEE, rimuovendo così un ostacolo al commercio. In base al principio della nazione più favorita secondo il GATT 1994, che vieta le discriminazioni fondate sull’origine delle merci, una liberalizzazione del genere andrebbe però estesa a tutti gli Stati membri dell’OMC che ne facciano richiesta. Tale estensione potrebbe essere evitata concludendo, con la CE o gli Stati dello SEE, un accordo bilaterale conforme all’articolo XXIV GATT 1994, che consente di creare unioni doganali o zone di libero scambio in vista di facilitare il commercio fra i territori costitutivi. In tale contesto è possibile eludere il principio della nazione più favorita per le merci provenienti da altri Stati membri dell’OMC; vanno tuttavia rispettate le seguenti condizioni inderogabili: innanzi tutto, l’accordo deve vertere sul grosso degli scambi commerciali fra le Parti contraenti, e non soltanto su un settore particolare. In secondo luogo, tutti i dazi doganali e gli altri ordinamenti commerciali restrittivi vanno aboliti. E infine gli ordinamenti non devono, nell’insieme, essere più severi, nei confronti degli Stati terzi che non partecipano all’accordo, di quanto non siano stati prima della conclusione dell’accordo. Una convenzione per disciplinare l’esaurimento regionale nell’ambito dell’accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la CEE77 risulterebbe probabilmente conforme a tali condizioni.
4.3 Forma dell’atto legislativo
Il progetto prepara la scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti e pertanto prevede disposizioni importanti contenenti norme di diritto, che secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. vanno emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale risulta dall’articolo 163 capoverso 1 Cost.
75 Straus/Katzenberger 2002, pag. 45 seg. con ulteriori rinvii.
76 Thomas Cottier, Patentgesetzrevision im europäischen und globalen Kontext, Die Volkswirtschaft, n. 7/8, pag. 12.
77 Importazioni parallele e diritto dei brevetti: esaurimento regionale, rapporto del 3 dicembre 2004 del Consiglio federale, pag. 17.