Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 40 pagine

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questione. L’articolo 6 dell’Accordo TRIPS formula però una riserva a favore dei principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita (art. 3 risp. art. 4 TRIPS). L’esaurimento regionale opera una distinzione tra relazioni interne ed esterne. Sorge pertanto la domanda se tale sistema è compatibile con la riserva formulata all’articolo 6 dell’Accordo TRIPS.

In base al principio del trattamento nazionale, ciascuno Stato membro dell’OMC accorda ai cittadini degli altri Stati membri un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale. È pertanto considerato un trattamento più favorevole soltanto quello che protegge meglio il titolare di un diritto di protezione. Col passaggio dall’esaurimento nazionale a quello regionale o internazionale, il titolare di un diritto di protezione non beneficerebbe di un trattamento migliore, in quanto avrebbe meno diritti di prima. In proposito va osservato che la questione dell’esaurimento dipende dal luogo della prima messa in commercio di una merce protetta dal diritto dei beni immateriali, non dalla nazionalità del titolare del diritto. Il passaggio all’esaurimento regionale o internazionale non discriminerebbe gli stranieri rispetto agli svizzeri titolari di un brevetto. I vari sistemi di esaurimento sono pertanto compatibili con il principio del trattamento nazionale.

Il principio della nazione più favorita prevede che tutti i vantaggi accordati da uno Stato membro dell’OMC ai cittadini di qualsiasi altro Paese siano estesi ai cittadini di tutti gli altri Stati membri dell’OMC. Tale principio si fonda sulla nazionalità del titolare del diritto immateriale. Siccome l’esaurimento si basa sul luogo della prima messa in commercio e non sulla nazionalità del titolare del diritto, il passaggio all’esaurimento internazionale o a quello regionale con l’Unione europea non costituirebbe una violazione diretta della clausola della nazione più favorita secondo l’Accordo TRIPS, perché il cambiamento riguarderebbe tutti i titolari di brevetti, indipendentemente dalla nazionalità. L’esaurimento regionale presenta comunque un elemento indiretto di discriminazione, se si parte dal principio che i titolari di un brevetto tendono a immettere i prodotti brevettati prima di tutto sul proprio mercato domestico. Il passaggio all’esaurimento regionale avvantaggerebbe le imprese insediate in uno Stato terzo (ad es. una ditta statunitense) rispetto a quelle con sede nell’Unione europea o nello SEE (ad es. una ditta tedesca). La ditta statunitense che immette sul mercato domestico un bene protetto anche da un brevetto svizzero potrebbe opporsi all’importazione parallela di tale bene in Svizzera, quella tedesca invece no. L’introduzione unilaterale dell’esaurimento regionale violerebbe quindi il principio della nazione più favorita secondo l’Accordo TRIPS a scapito degli Stati membri dell’Unione europea e dello SEE, in quanto tutelerebbe di meno i titolari di un brevetto che mettono in commercio il loro prodotto partendo da tale area, formante il loro mercato domestico. Stando alla perizia74 commissionata dal Consiglio federale, il sistema dell’esaurimento regionale può essere introdotto soltanto sulla base della reciprocità, vale a dire nell’ambito di un accordo (qualificato) con l’Unione europea o gli Stati membri dello SEE. La discriminazione delle imprese europee rispetto a quelle di Stati terzi non verrebbe comunque a cadere, ma la violazione del principio della nazione più favorita si giustificherebbe in virtù del diritto internazionale pubblico, secondo cui il consenso dello Stato interessato legittima un

74 Straus/Katzenberger 2002, pag. 43 segg.