Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 40 pagine

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damentali devono avere una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico ed essere proporzionate allo scopo (art. 36 Cost.).

Dal punto di vista dell’interesse pubblico e della proporzionalità dell’intervento va considerato che l’esaurimento genera un conflitto tra diritti fondamentali: quando il titolare di un brevetto aliena un prodotto brevettato, i suoi diritti di esclusiva derivanti dal diritto in materia di brevetti contrastano con i poteri che la proprietà reale conferisce all’acquirente (n. 1.3.1). La garanzia della proprietà è quindi incompleta sia per il titolare del brevetto sia per l’acquirente. Con il commercio (transfrontaliero) di beni protetti da brevetto entra inoltre in gioco la libertà economica (art. 27 Cost.). Il titolare del brevetto, in veste di produttore, può far valere il suo diritto di adeguare l’offerta alle differenti condizioni di commercializzazione. Il commerciante può per contro invocare il diritto di commercializzare i beni brevettati scegliendo liberamente i fornitori allo scopo di sfruttare le offerte più convenienti. Va pure garantita la protezione dei consumatori (art. 97 Cost.), tutelando al contempo gli interessi generali dell’economia nazionale svizzera e della libertà di concorrenza. I vari interessi in gioco vanno ponderati; alla fine i valori sanciti dalle norme costituzionali vanno conciliati al meglio. Se e in quale misura le varianti proposte rispondono a tale obiettivo e giustificano l’ingerenza nella garanzia della proprietà, dipende in maniera decisiva da come vengono valutate le relazioni e correlazioni economiche. Vari studi svizzeri ed europei si sono chinati sul problema, giungendo a risultati divergenti. La complessità delle correlazioni macroeconomiche, la difficoltà a riprodurle e la costante lacunosità dei dati non permettono di trarre conclusioni sicure e definitive sui risvolti di un passaggio all’esaurimento internazionale o regionale nel diritto dei brevetti. Pertanto anche il giudizio sulla costituzionalità dipende, in ultima analisi, dalla plausibilità e dall’apprezzamento dei pronostici.

4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La perizia giuridica commissionata dal Consiglio federale conclude che l’esaurimento va disciplinato considerando in particolare la conformità con l’Accordo TRIPS71 e il GATT 199472. Gli altri accordi73 esaminati nell’ambito della perizia non vincolano la Svizzera a un determinato sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti.

L’articolo 6 dell’Accordo TRIPS preclude agli Stati contraenti la facoltà di fare della questione dell’esaurimento l’oggetto di una procedura di risoluzione delle controversie in base a tale accordo. Gli Stati contraenti sono pertanto liberi nel gestire la

71 L’art. 6 TRIPS recita: «Ai fini della risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 nessuna disposizione del presente Accordo può essere utilizzata in relazione alla questione dell’esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.»

72 Straus/Katzenberger 2002.

73 Convenzione d’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, RS 0.232.04; Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (PCT), RS 0.232.141.1; Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo), RS 0.232.142.2; Trattato del 22 dicembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla protezione conferita dai brevetti d’invenzione (Trattato sui brevetti), RS 0.232.149.514; Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), RS 0.632.31; Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la CEE, RS 0.632.401; Accordo di libero scambio tra l’AELS e la Polonia; Accordo di libero scambio tra l’AELS e il Messico.