Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
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nell’ambito dell'attività di vigilanza di cui all’articolo 10 Lferr e nel quadro della procedura di rilascio o rinnovo di autorizzazioni e certificati di sicurezza.
Ai fini dell'attuazione della direttiva sull’interoperabilità occorre inoltre garantire la sorveglianza dei componenti dell’interoperabilità prima che vengano integrati. In caso contrario, i componenti dell’interoperabilità integrati in sottosistemi già muniti di un’autorizzazione d’esercizio non sarebbero sottoposti ad alcun controllo. L’articolo 23i assicura tale sorveglianza. Esso contempla le stesse facoltà previste dall’articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). L’articolo 23i capoverso 4 elenca in modo non esaustivo i provvedimenti che è possibile adottare nel caso in cui i componenti dell’interoperabilità non corrispondono alle prescrizioni.
Art. 23j Valutazione della conformità
I servizi di valutazione della conformità devono essere accreditati in Svizzera e disporre di un’assicurazione di responsabilità civile oppure essere nominati da uno Stato membro della Comunità europea nell’ambito di un accordo concluso con la Svizzera. La Svizzera riconoscerà pertanto i certificati rilasciati dai servizi comunitari di valutazione della conformità (dai cosiddetti organismi notificati) non appena la direttiva sull’interoperabilità sarà integrata nell’allegato 1 dell’accordo sui trasporti terrestri. Anche i servizi di valutazione della conformità attivi nella Comunità europea devono disporre di un’assicurazione di responsabilità civile. La verifica spetta tuttavia allo Stato membro in cui si trova il servizio.
Il Consiglio federale stabilirà che i servizi di valutazione della conformità devono rispondere ai requisiti di cui all’allegato VIII della direttiva 2008/57/CE, L’idoneità professionale del personale riveste particolare importanza in proposito. L'accreditamento dei servizi di valutazione della conformità è retto dall’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione (RS 946.512), in base alla quale prima di candidarsi alla designazione i servizi devono farsi accreditare dal Servizio svizzero d’accreditamento per il relativo settore specifico.
Art. 23k Servizio di valutazione della conformità della Confederazione
Questo articolo conferisce al Consiglio federale la facoltà di istituire un servizio statale di valutazione della conformità.
Nel caso in cui si decidesse di istituire un servizio statale di valutazione della conformità, quest’ultimo dovrebbe soddisfare gli stessi requisiti applicabili a un servizio privato, ad eccezione di quello concernente l’assicurazione di responsabilità civile. Analogamente ai servizi privati, esso può rilasciare certificati esclusivamente in relazione ai settori che è in grado di valutare dal profilo tecnico. È, dunque, autorizzato a intervenire nei settori dove mancano servizi privati unicamente se dispone delle necessarie conoscenze tecniche e risorse umane. Un servizio statale non ha pertanto il diritto di riprendere un mandato. Per i servizi privati non occorre disciplinare espressamente questo aspetto poiché si applica il principio dell’autonomia privata.
I servizi di valutazione della conformità operano sul mercato sulla base di contratti di diritto privato. Per questa ragione le controversie in merito alla loro attività sono