Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
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3.4 Legge sugli impianti a fune (LIFT)37
Nel quadro del messaggio aggiuntivo concernente la Riforma delle ferrovie 2, nel settore delle ferrovie, dei filobus e delle imprese di navigazione concessionarie è prevista l'emanazione di prescrizioni volte a garantire che le attività rilevanti per la sicurezza siano esercitate esclusivamente da personale idoneo a prestare servizio. Lo svolgimento di attività rilevanti per la sicurezza in uno stato non idoneo a prestare servizio, in particolare sotto l’influsso di alcol e droghe, è passibile di pena.
Nell'articolo 18a lettera c le relative disposizioni della legge federale sulle ferrovie sono dichiarate applicabili per analogia agli impianti di trasporto a fune. Tali disposizioni sostituiranno il vigente articolo 45 capoverso 4 dell’ordinanza sugli impianti a fune38 e lo completeranno con la relativa comminatoria penale.
L'ultimo periodo dell’articolo 25 capoverso 2 "la persona giuridica o la società commerciale risponde solidalmente della pena pecuniaria e delle spese" viene abrogato poiché in contrasto con la disposizione dell’articolo 102 CP.
3.5 Legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV)
Art. 6 cpv. 4 Concessione per il trasporto di viaggiatori
La competenza per il rilascio di una concessione passa dal DATEC all’UFT, già competente per il rilascio di concessioni per le imprese di trasporto a fune. L’adeguamento si rende necessario poiché la regolamentazione proposta per la procedura di messa a concorso prevede che l'UFT emani un'unica decisione per l'aggiudicazione e il rilascio della concessione.
Art. 9 cpv. 3, 4 (nuovo) e 5 (nuovo) Condizioni per il rilascio, il ritiro e la revoca
di concessioni e autorizzazioni
Il capoverso 3 stabilisce che in caso di violazione della concessione, quest’ultima può essere ritirata all’impresa di trasporto.
Il capoverso 4 prevede che in caso di offerte beneficiarie di indennità, l’autorità che rilascia la concessione può ritirarla se:
- gli obiettivi fissati in un accordo sugli obiettivi non vengono raggiunti in più
punti o in un punto essenziale; o
- un accordo di lunga durata non può essere osservato dall’impresa di trasporto.
Il capoverso 5 disciplina la revoca di una concessione o di un’autorizzazione. Contrariamente a quanto avviene in caso di ritiro dovuto a una colpa dell’impresa di trasporto, in caso di revoca le autorità sono tenute a risarcire i danni alle imprese di trasporto.
37RS 743.01