Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine

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di competenza del giudice civile, indipendentemente dal fatto che si tratti di un servizio statale o privato.

Art. 23l Trattamento di dati

Questo articolo istituisce la base giuridica per l'introduzione, a livello di ordinanza, dell’obbligo per le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura di raccogliere e pubblicare i dati destinati ai registri dei veicoli, dei tipi di veicolo e delle infrastrutture previsti dagli articoli 33 - 35 della direttiva 2008/57/CE. L'introduzione di tale obbligo consente all’Ufficio federale di gestire i relativi registri e di mettere a disposizione le relative informazioni.

Sezione 8a: Costi di mantenimento dei servizi di difesa cantonali (nuova)

Art. 32 a (nuovo)

Capoverso 1: con questo articolo i GI vengono obbligati a partecipare ai costi di mantenimento dei servizi di difesa (vigili del fuoco e servizio d’intervento in caso di incidenti chimici). I costi derivanti ai GI da questo obbligo danno diritto al versamento di indennità secondo l’articolo 56 Lferr (ITC) o l’articolo 8 LFFS (FFS).

Capoverso 2: i GI e i Cantoni devono concludere degli accordi in cui stabiliscono l’ammontare dei contributi dei GI ai costi di mantenimento e definiscono le prestazioni che sono tenuti a fornire i servizi di difesa.

Capoverso 3: il Dipartimento definisce le condizioni quadro sulla base delle conclusioni del gruppo di progetto paritetico appositamente istituito. Le conclusioni, comprendenti indicazioni sull’ammontare dei costi e sulle prestazioni dei servizi di difesa, sono riassunte nel rapporto di progetto conclusivo.

Sezione 12: Sorveglianza del mercato e controversie

Art. 40a

Nel suo nuovo tenore, l’articolo descrive in modo più dettagliato i compiti della CAF. La CAF viene in particolare autorizzata ad avviare inchieste d’ufficio.

Art. 54

L'articolo 54, concernente la determinazione del valore commerciale in caso di riscatto, ha perso di significato dopo l'ultima revisione della legge sulle ferrovie. In futuro, il riscatto limitato all'infrastruttura sarà determinato esclusivamente dal valore contabile.

Art. 83a (nuovo) Comunicazioni alle autorità estere

Questa disposizione crea la base legale necessaria affinché sia possibile informare le autorità estere qualora si sia reso necessario vietare a un dipendente, in virtù dell’articolo 83, lo svolgimento in Svizzera di un’attività che ha rilevanza sotto il