Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/10: Decreto federale concernente il programma per l'eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali e la liberazione del credito · 69 pagine
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Legge sul fondo infrastrutturale
1.1.1.1 Panoramica
La legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d’agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (legge sul fondo infrastrutturale, LFIT, RS 725.13) è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Il fondo infrastrutturale mette a disposizione per 20 anni 20,8 miliardi per i quattro settori seguenti (livello dei prezzi 2005, rincaro e IVA esclusi):
– completamento della rete delle strade nazionali: 8,5 miliardi;
– eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali attuale: 5,5 miliardi;
– miglioramento delle infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati: 6 miliardi;
– mantenimento del sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche: 0,8 miliardi.
I mezzi del fondo infrastrutturale sono destinati ad assicurare in modo efficace e rispettoso dell’ambiente la mobilità necessaria a una società e un’economia efficienti (art. 4 cpv. 1 LFIT). L’impiego dei mezzi è basato su una visione globale dei trasporti che include tutti i modi e mezzi di trasporto (considerandone vantaggi e svantaggi), dà la priorità ad alternative efficaci piuttosto che a nuove infrastrutture, tiene conto della capacità di finanziamento a lungo termine e della situazione finanziaria dell’ente pubblico, include il coordinamento con lo sviluppo degli insediamenti e la protezione dell’ambiente e mira a tener conto in modo adeguato di tutte le parti del Paese (art. 4 cpv. 2 LFIT).
1.1.1.2 Completamento della rete delle strade nazionali
La rete delle strade nazionali deve essere completata in massima parte entro il 2015. In casi motivati, tale termine può essere prolungato (art. 5 cpv. 1 LFIT). Il completamento della rete delle strade nazionali riguarda i tratti di SN che figurano nel decreto concernente la rete delle strade nazionali attualmente in vigore ma che non sono stati ancora ultimati. Il completamento rimane un compito congiunto di Confederazione e Cantoni. Siccome i lavori necessari per il completamento non sono di competenza esclusiva del Consiglio federale, ma dipendono anche da procedure cantonali ed eventualmente da procedimenti giudiziari, in casi motivati il Consiglio federale può prorogare il termine di completamento. L’Assemblea federale ha stanziato i mezzi finanziari per il completamento della rete delle strade nazionali con il varo della legge sul fondo infrastrutturale (art. 2 del decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale).
1.1.1.3 Eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali attuale
Ai sensi della legge sul fondo infrastrutturale sono problemi di capacità quelli posti dai tratti della rete delle strade nazionali attuale che presentano sovraccarichi tali da