Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine

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delle domande di assistenza giudiziaria236. Il punto di contatto stabilito dalla Convenzione sarà integrato in fedpol. L'UFG fungerà, invece, da centro di raccolta delle domande di assistenza giudiziaria e sarà responsabile delle relative risposte.

4 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è inserito nel messaggio sul programma di legislatura 2007-2011237.

5 Aspetti giuridici

5.1 Rapporto con l'Unione europea

L'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità non comporta problemi in termini di compatibilità del diritto svizzero con quello dell'Unione europea (UE). Tra gli Stati aderenti alla Convenzione vi sono già alcuni Stati membri dell'UE, e in altri Stati membri è in corso la procedura di attuazione.

5.2 Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale per l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)238, che riconosce alla Confederazione la facoltà di stipulare trattati internazionali. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di concludere e ratificare trattati internazionali. In base all'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale è competente per l'approvazione dei trattati internazionali.

I trattati internazionali sono soggetti a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili, se prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale oppure se comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l’attuazione delle quali è necessaria l’emanazione di leggi federali239. La Convenzione è stipulata a tempo indeterminato, ma può essere denunciata in qualsiasi momento e non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Tuttavia l'adesione alla Convenzione comporta modifiche del Codice di procedura penale e della legge sull'assistenza in materia penale. Il decreto di approvazione va pertanto sottoposto a referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

I disegni di legge si fondano sull’articolo 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale.

236 Cfr. anche cap. 1.3: Valutazione della Convenzione.

237 FF 2008 587, in particolare pag. 665.

238 RS 101.

239 Art. 141 cpv. 1 lett. d Cost.