Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine
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La decisione in merito alla richiesta di risorse e alla possibilità di effettuare una compensazione senza ripercussioni sul preventivo del DFGP dovrà essere presa nel contesto del messaggio indirizzato al Parlamento.
2.4 Capitolo IV: Disposizioni finali
Le disposizioni finali della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità corrispondono – eccettuate alcune lievi peculiarità – a quelle previste da altre convenzioni del Consiglio d'Europa.
Ai sensi dell'articolo 36 della Convenzione possono aderirvi sia gli Stati membri del Consiglio d'Europa sia gli Stati che non ne fanno parte, ma che hanno partecipato alla sua elaborazione227. Possono inoltre essere invitati ad aderire alla Convenzione anche altri Stati228.
La Convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 2004, dopo che almeno cinque Stati avevano siglato la ratifica come previsto229. Attualmente gli Stati aderenti sono 23 e l'unico firmatario non membro del Consiglio d'Europa sono gli Stati Uniti.
Nell'elaborare la Convenzione, la possibilità di formulare dichiarazioni e riserve è stata prevista come parte integrante del testo volutamente semplice230. L'articolo 40 elenca le sei disposizioni, in merito alle quali le Parti possono rilasciare dichiarazioni restrittive. Come già spiegato nel commento alle singole disposizioni, si propone che la Svizzera rilasci dichiarazioni in merito agli articoli 2, 3, 7, 9 numero 3, nonché 27 numero 9 lettera e.
In base all'articolo 41 (clausola federale), uno Stato può avvalersi di una riserva per dichiarare che, a causa della sua struttura, non può adempiere alle obbligazioni derivanti dal capitolo II231 della Convenzione232. Tale riserva non deve tuttavia scalfire la cooperazione internazionale233. Dato che in Svizzera la legiferazione in materia penale è prerogativa della Confederazione e che il nuovo Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 entrerà presto in vigore, non è necessario avanzare una tale riserva.
Una particolarità della Convenzione è costituita dal numero predefinito di possibili riserve fissato dall'articolo 42, in base al quale le Parti possono avanzare riserve esclusivamente in merito alle nove disposizioni ivi riportate. Si prevede che la Svizzera si avvalga di quattro riserve in relazione agli articoli 6 numero 3, 9 numero 4, 14 numero 3 e 29 numero 4. Per i dettagli si rimanda al commento delle singole disposizioni.
Le riserve e le dichiarazioni svizzere riportate nel decreto federale devono essere comunicate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa in occasione del deposito del documento di ratifica.
227 Canada, Giappone, Stati Uniti d'America e Sud Africa.
228 Art. 37 della Convenzione. Attualmente (novembre 2008) sono stati invitati Costa Rica, Messico e le Filippine.
229 Art. 36 cpv. 3 della Convenzione.
230 Cfr. le quanto illustrato nel rapporto esplicativo del Consiglio d'Europa relativo alla Convenzione, n. 49 e 50 (nota 1).
231 Misure interne.
232 Si tratta di una clausola poco usuale, che è stata inserita nel testo in seguito all'intervento determinante degli Stati Uniti.
233 Capitolo III della Convenzione.