Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine
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In caso di controversie in merito all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, le Parti interessate devono adoperarsi per trovare una soluzione bonaria intavolando negoziati (art. 45). A differenza di altre più recenti Convenzioni del Consiglio d'Europa, la presente Convenzione non prevede alcun meccanismo di sorveglianza o valutazione reciproche.
La Convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento con un termine di preavviso di tre mesi mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa (art. 47).
2.5 Il Protocollo addizionale contro il razzismo e la xenofobia del 28 gennaio 2003
Il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla cibercriminalità relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi a mezzo di sistemi informatici del 28 gennaio 2003 obbliga gli Stati firmatari a rendere punibili la discriminazione e l'istigazione all'odio e alla violenza contro una persona a causa della razza, del colore della pelle, della discendenza, della provenienza o della religione. Inoltre vengono dichiarate applicabili le disposizioni della Convenzione contro la cibercriminalità. Il Protocollo è entrato in vigore il 1° marzo 2006 e finora è stato ratificato da 13 Paesi, tra cui tre Stati membri dell'UE.
La Svizzera ha sottoscritto il Protocollo il 9 ottobre 2003. L'ordinamento giuridico svizzero soddisfa i requisiti obbligatori del Protocollo. Sebbene la disposizione contro il razzismo dell'articolo 261bis CP non specifichi i criteri del colore della pelle, della discendenza e della provenienza nazionale indicati nel Protocollo, tali varianti della fattispecie vengono di fatto coperte dai concetti di razza ed etnia.
Il diritto svizzero applicabile supera quanto stabilito dal Protocollo in vari ambiti. Ad esempio, a differenza dei requisiti del Protocollo, l'elemento della religione costituisce un criterio a sé stante e il diritto penale svizzero non riduce il concetto di etnia alla provenienza etnica, particolarità che può risultare significativa nella pratica.
Nonostante l'ampia compatibilità del nostro ordinamento giuridico con il Protocollo addizionale, il progetto in discussione propone solamente la ratifica della Convenzione sulla cibercriminalità. L'attuazione del Protocollo, che verte su una materia essenzialmente diversa, dovrà essere verificata a parte in un secondo tempo. In tal modo è possibile concentrarsi sulle questioni di diritto sostanziale legate alla cibercriminalità, al diritto processuale penale in materia di prove elettroniche e alle problematiche dell'assistenza giudiziaria in questo settore. Inoltre, si devono attendere i risultati dei lavori in corso nel DFGP sulla punibilità dell'uso di simboli razzisti234, poiché vanno tenuti in considerazione nell’verifica esamina sull'attuazione del Protocollo addizionale.
2.6 Rapporto con altre revisioni in materia penale
Il 5 ottobre 2007 le Camere federali hanno licenziato il Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), che sostituirà i vari ordinamenti cantonali, nonché la procedura penale federale. L'entrata in vigore del CPP è prevista per il 1° gennaio 2011. Il
234 Cfr. il documento di lavoro dell'UFG per l'indagine conoscitiva sulla norma penale in materia di razzismo del maggio 2007, consultabile in francese all'indirizzo: http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/kriminalitaet/gesetzgebung/rassismus.Par.0002. File.tmp/F_Bericht_15%205%2007.pdf