Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine

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Il lavoro aggiuntivo per espletare i casi di assistenza giudiziaria e le richieste presentate nel quadro della Convenzione è difficile da valutare e dipende dal numero di Stati aderenti alla Convenzione, dalla complessità dei singoli casi e dallo sviluppo tecnologico, sia riguardo alla delinquenza nei vari Stati sia in riferimento agli strumenti di perseguimento penale223. L'UFG reputa che il lavoro supplementare dovuto all'attuazione e alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa (servizio di picchetto e normale gestione dei casi) giustifichi l'assunzione di una persona a tempo pieno. Anche per fedpol, la cui centrale operativa riceverà le richieste 24 ore su 24, l'implementazione dei requisiti minimi della Convenzione richiede l'assunzione di un'ulteriore persona.

A prescindere da quanto stabilito direttamente dalla Convenzione, i servizi coinvolti in seno a fedpol ritengono appropriato e auspicabile aumentare ulteriormente le risorse disponibili. Affinché l'istituzione del punto di contatto apporti un valore aggiuntivo nella lotta alla cibercriminalità rispetto allo status quo, oltre alle mansioni minime previste dalla Convenzione, si potrebbero attribuire a questo servizio anche altri compiti di più ampia portata. In particolare le mansioni indicate nell'articolo 35 capoverso 1 lettere a-c potrebbero essere espletate servendosi del supporto tecnico e legale immediato di un'unità specializzata. Per garantire un perseguimento penale rapido ed efficiente, il punto di contatto dovrebbe stabilire anche i contatti e le procedure per l'interazione tra le autorità di perseguimento e i provider di servizi Internet224.

La cooperazione tra i provider di servizi Internet e le autorità di perseguimento penale presuppone un costante scambio tra gli attori coinvolti e richiede l'organizzazione di corsi di formazione tecnica e legale. Se il punto di contatto viene strutturato nel modo suggerito, questi compiti verrebbero assegnati, in termini organizzativi e tecnici, al Servizio nazionale di coordinazione contro la criminalità su Internet della Confederazione e dei Cantoni (SCOCI225), già in contatto con gli inquirenti informatici della polizia cantonale e i vari fornitori di servizi Internet. L'aggregazione dei due nuovi posti necessari secondo le conoscenze attuali permetterebbe di sfruttare più proficuamente le sinergie226.

Per garantire un rapido supporto nei casi di assistenza giudiziaria o di procedimenti penali di competenza della Confederazione, nell'istituire un punto di contatto efficiente sarebbe sensato e appropriato organizzare un servizio di picchetto anche all'interno del Commissariato indagini IT della Polizia giudiziaria federale, che potrebbe fornire maggiore assistenza alle autorità di perseguimento penale cantonali, dal momento che, in materia di cibercriminalità e in generale nel campo delle indagini informatiche, i Cantoni non dispongono dello stesso livello di conoscenze necessarie all’esecuzione dell'assistenza richiesta. Questo servizio giustificherebbe altri due posti di lavoro.

223 Risorse ed equipaggiamento per la sorveglianza, la conservazione e il controllo del traffico di dati elettronici.

224 Cfr. a tale proposito le linee guida per la cooperazione tra autorità di perseguimento penale e provider di servizi Internet del Consiglio d'Europa (Guidelines for the cooperation between law enforcement and internet service providers): http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_FR.asp.

225 Cfr. www.cybercrime.ch.

226 A causa della struttura del SCOCI, i nuovi posti non potrebbero esservi integrati, ma solo aggregati dal punto di vista organizzativo.