Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 59 pagine
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non possono superare, e si ridurrebbe eccessivamente la protezione giuridica degli interessati. Il TAF teme che la definizione delle domande di riesame data dalla legge comporti nuovi problemi di delimitazione.
Due dei Cantoni favorevoli (VS, ZH) propongono che le domande di riesame possano essere inoltrate solo entro un dato termine, ad esempio entro due anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo.
Alcuni partecipanti considerano inadeguato un termine di due anni per delimitare i casi di domande multiple motivate e non motivate. Propongono che una domanda d'asilo venga trattata in procedura ordinaria se il richiedente è tornato al Paese d'origine prima di presentare la nuova domanda.
L’esclusione dall’aiuto sociale nel contesto delle domande multiple ha incontrato il favore della grande maggioranza dei Cantoni, di PPD, PEV, PLR, UDC, ACS, UCS e USAM. I Cantoni BE, NE, OW, SO, TI, VD, VS, così come PCS, I Verdi, PS, le istituzioni di soccorso, le organizzazioni religiose, l’ACNUR, le ONG e l'UCS respingono l’estensione dell’esclusione dall’aiuto sociale alle domande multiple.
Alcuni Cantoni e l'UCS chiedono che le persone la cui esecuzione dell’allontanamento sia stata sospesa, possano continuare a ricevere l’aiuto sociale. La proposta potrebbe provocare un ulteriore trasferimento dei costi a carico dei Cantoni, infatti la somma forfettaria per il soccorso d'emergenza versata dalla Confederazione non dipende dalla durata effettiva del soggiorno. Occorre fissare alla Confederazione termini chiari per il trattamento delle domande di riesame e delle domande multiple. Alcuni partecipanti chiedono inoltre che le persone particolarmente vulnerabili siano esonerate dalla disciplina relativa al soccorso d'emergenza.
Per quanto riguarda il divieto di esercitare un’attività lucrativa in caso di domanda multipla, alcuni partecipanti alla consultazione troverebbero più logico che i richiedenti l'asilo potessero sovvenire autonomamente al proprio sostentamento. Alcuni Cantoni chiedono che il divieto di esercitare un’attività lucrativa non valga durante la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento, in particolare se gli interessati hanno già lavorato durante la loro prima procedura d’asilo.
Sanzioni penali per l’incoraggiamento e l’esercizio di un’attività politica in Svizzera al fine di motivare la qualità di rifugiato dopo la fuga (art. 115 e 116 LAsi)
La maggioranza dei Cantoni, così come PPD, PLR, UDC, l’UCS, l'ACS e l’USAM accolgono con favore la fattispecie di contravvenzione per l’attività politica abusiva svolta al fine di motivare la qualità di rifugiato (art. 116 LAsi).
PCS, PEV, I Verdi, PS, le istituzioni di soccorso, le organizzazioni religiose e le ONG respingono la proposta. Alcuni partecipanti alla consultazione criticano la scarsa efficacia della fattispecie della contravvenzione. Secondo loro sarà difficilmente dimostrabile che gli interessati si siano attivati politicamente «al solo scopo di creare motivi soggettivi insorti dopo la fuga». Le disposizioni penali proposte sarebbero lesive della libertà costituzionale d’espressione e di riunione dei richiedenti l’asilo e sarebbero sproporzionate. Va anche rilevata la proposta disposizione transitoria della LAsi che contraddirebbe il divieto di retroattività delle norme penali. Infine, praticamente ogni aiuto per manifestazioni politiche diventerebbe potenzialmente un reato e la proposta causerebbe inutili procedimenti penali e ricorsi e quindi costi notevoli.
La grande maggioranza dei Cantoni, nonché PPD, PLR, UDC, l’UCS, l'ACS e l’USAM sono favorevoli alla fattispecie penale per l’assistenza professionale all’esercizio di attività politiche abusive dei richiedenti l’asilo in Svizzera (art. 115 LAsi).
Esprimono un rifiuto in particolare PCS, PEV, I Verdi, PS, le istituzioni di soccorso, le organizzazioni religiose e le ONG.
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