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Consultazione 2008/107: Modifiche delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 4 pagine

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Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

(ORAT)

Modifica del … Progetto dell’08.04.2009

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 6 ottobre 19971 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 14cbisPrezzi dei servizi

1 Il gestore del registro fissa i prezzi dei suoi servizi in funzione dei costi sostenuti e della necessità di realizzare utili equi. Sono considerati solo i costi di un fornitore efficace.

2 Il gestore del registro esamina almeno ogni 18 mesi se il prezzo dei suoi servizi corrisponde a tali criteri di calcolo. Comunica il risultato del suo esame all’Ufficio federale.

3 Se i prezzi si sono rivelati troppo elevati nel corso di uno o più periodi determinati, l’importo cumulato percepito in eccesso dal gestore del registro viene impiegato nel periodo seguente per abbassare il prezzo complessivo dei servizi o per finanziare compiti o progetti d’interesse pubblico direttamente legati alla Società

dell’informazione.

4 In occasione di ogni esame dei prezzi ai sensi del capoverso 2, l’Ufficio federale determina la quota dell’importo cumulato percepito in eccesso che può essere destinata a compiti o progetti d’interesse pubblico, la relativa pianificazione finanziaria e il processo di selezione dei compiti o progetti. Esso designa i compiti o progetti che beneficiano di un finanziamento.

5 Se al termine di un dato periodo rimane un importo cumulato percepito in eccesso, entro un mese tale importo è interamente versato all’Ufficio federale. Tali mezzi finanziari sono destinati a compiti o progetti d’interesse pubblico direttamente legati alla Società dell’informazione. L’Ufficio federale determina la relativa pianificazione finanziaria e il processo di selezione dei compiti o progetti. Esso designa i compiti o progetti che beneficiano di un finanziamento.

1 RS 784.104

2009–0531