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Consultazione 2008/107: Modifiche delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 7 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione
(OST)
Modifica del … Progetto dell’08.04.2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 9 marzo 20071 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. c
1 Non sottostanno all’obbligo di notifica:
c. i fornitori i cui servizi di telecomunicazione si limitano alla diffusione di programmi su linea ai sensi degli articoli 2 lettera g e 59–62 della legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione (LRTV), a condizione che abbiano meno di 5 000 clienti.
Art. 4 cpv. 2
2 Stralcia dalla lista i fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno cessato la loro attività o che rientrano in una delle eccezioni di cui all’articolo 3. Si fonda in particolare sui dati che i fornitori gli hanno presentato a scopi statistici.
Art. 10 cpv. 3
3 I capoversi 1 e 2 non si applicano alle chiamate ai servizi a valore aggiunto, alle chiamate all’estero e all’utilizzo di reti di telefonia mobile estere (roaming internazionale).
Art. 10a Tariffe del roaming internazionale
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile devono informare per scritto i loro clienti, al momento della conclusione del contratto, sulle tariffe praticate per il roaming internazionale, comprese le opzioni tariffarie più vantaggiose.
2 Qualora un loro cliente entri in una rete di telefonia mobile estera, sono tenuti a informarlo senza indugio, gratuitamente e in forma chiara riguardo all’utilizzo dei servizi di roaming internazionale e ai relativi costi massimi.
3 Devono consentire ai loro clienti di disattivare e riattivare facilmente e gratuitamente tale servizio di informazione. Sono tenuti a informarli in merito a questa pos-
1 RS 784.101.1
2 RS 784.40
2009–0530