Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/107: Modifiche delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 12 pagine

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Dipartimento federale dell’ambiente,

dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

08.04.2009

Modifica delle ordinanze relative alla legge

sulle telecomunicazioni

Rapporto esplicativo

1. Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Art. 3 cpv. 1 lett. c Eccezioni all’obbligo di notifica

Con la modifica della legge sulle telecomunicazioni e la revisione della legge sulla radiotelevisione, entrate in vigore nell’aprile 2007, è aumentato sensibilmente il numero dei fornitori di servizi di telecomunicazione. Infatti, anche i piccoli operatori di televisione via cavo sono ora considerati fornitori di servizi di telecomunicazione e devono pertanto notificarsi all’UFCOM. Per ridurre il lavoro amministrativo legato alla registrazione, alla sorveglianza e alla rilevazione statistica, si propone di esonerare dall’obbligo di notifica quei fornitori che diffondono unicamente programmi radiofonici e televisivi su linea e che non hanno più di 5000 clienti: se ne contano circa 380 e si tratta soprattutto di Comuni che sfruttano la propria rete televisiva via cavo. La sorveglianza di questi fornitori, in particolare il controllo dell’obbligo di diffondere certi programmi («must carry rule»), potrebbe sempre avvenire sulla base dei reclami inoltrati dagli utenti. Una simile misura permetterebbe all’UFCOM di concentrare la sua attività di sorveglianza sulle società attive nel settore della telefonia, dei servizi Internet e della trasmissione dati. Continueranno quindi a sottostare all’obbligo di notifica circa 30 fornitori che trasmettono esclusivamente programmi radiotelevisivi e contano attualmente oltre 5000 clienti. Lo stesso vale per i fornitori di programmi radiotelevisivi via etere, in quanto sono tenuti a richiedere anche una concessione di radiocomunicazione.

Art. 4 cpv. 2 Lista dei fornitori annunciati

Si rende necessario un aggiornamento della lista dei fornitori di servizi di telecomunicazione annunciati, per registrare oltre ai fornitori che cessano completamente la loro attività anche quelli che, durante gli anni di attività, finiscono per rientrare in una delle eccezioni previste all’articolo 3. Ciò riguarda, in particolare, i fornitori ora esonerati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera c.

Art. 10 cpv. 3 Trasparenza dei prezzi

Per maggiore chiarezza e intelligibilità viene precisato il concetto di roaming internazionale. Con esso si intende l’utilizzo di reti di telefonia mobile estere.