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Consultazione 2008/107: Modifiche delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 4 pagine
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Art. 29
L’Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell’ambito dell’attività di salvataggio e di soccorso stradale che richiedono l’intervento immediato di specialisti sul posto.
Art. 30 cpv. 1
1 L’Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi d’informazione a garanzia della sicurezza pubblica in grado di informare o consigliare i chiamanti in caso di situazioni concrete di pericolo.
Art. 31a cpv. 2 e 3
Abrogati
Art. 31b cpv. 3bis
3bis Le comunicazioni verso i numeri brevi dei servizi a valenza sociale armonizzati a livello europeo devono essere gratuite per il chiamante.
Art. 32 Elenco e servizio di commutazione per ipovedenti e persone con dif-
ficoltà motorie
1 L’accesso all’elenco e al servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera g dell'ordinanza del 9 marzo 20072 sui servizi di telecomunicazione deve essere garantito tramite il numero breve 1145.
2 Non è riscossa alcuna tassa amministrativa per l’attribuzione e la gestione del numero breve 1145.
Art. 47 cpv. 1
1 Su richiesta, l’Ufficio federale attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un Mobile Network Code conformemente alla raccomandazione E.2123 dell’UIT-T, se il fornitore:
a. dispone di una concessione di radiocomunicazione per GSM/UMTS o una tecnologia di comunicazione mobile analoga;
b. ha concluso un accordo con un titolare di una concessione di radiocomunicazione di cui alla lettera a concernente l’utilizzo della rete mobile svizzera (roaming nazionale) di quest’ultimo; oppure
c. offre altri servizi mobili secondo la raccomandazione E.212.
2 RS 784.101.1
3 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.