Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

g. se sono iscritti nel registro.

1bis L’intermediario assicurativo deve inoltre informare in merito all’obbligo di trasmissione ai sensi dell’articolo 68 capoverso 2 della legge federale del ... sul contratto d’assicurazione,

come pure in merito alle condizioni alle quali si può rinunciare a tale trasmissione.

1ter Se riceve una prestazione ai sensi dell’articolo 68 capoverso 2 della legge federale del ... sul contratto d’assicurazione, l’intermediario assicurativo deve informare in maniera completa e veritiera lo stipulante in merito al genere, all’entità e al calcolo di tale prestazione.

2 Le informazioni ai sensi dei capoversi 1–1ter devono essere fornite su un supporto durevole e accessibile per lo stipulante.

L’ASA propone adeguamenti redazionali se l’articolo 68 AP-LCA fosse stralciato. Chiede altresì di introdurre un ulteriore capoverso, in base al quale l’agente è tenuto ad informare lo stipulante dell’estensione del potere di rappresentanza. La SIBA domanda, da un lato, lo stralcio dei capoversi 1bis e 1ter e, dall’altro, l’introduzione della lettera h che definisce il genere e l’entità dell’indennità. Lloyd’s auspica lo stralcio del capoverso 1bis e l’introduzione, al posto di quest’ultimo, di un obbligo di informazione per gli intermediari. RMS non vuole un adeguamento della regolamentazione. A. Schmid & Partner Versicherungsberatungs AG chiedono di rinunciare all’introduzione dei capoversi 1bis e 1ter. Meex respinge la regolamentazione del capoverso 1bis. La SIC chiede di riesaminare e, se del caso, di abrogare la regolamentazione d’eccezione dell’articolo 183 OS. Il PPD approva l’introduzione dell’obbligo di informazione di cui al capoverso 1ter.

Articolo 85a Servizio di mediazione

1 Le imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’assicurazione diretta in Svizzera (art. 2), come pure gli intermediari assicurativi istituiscono ed esercitano in comune un servizio di mediazione organizzato secondo il diritto privato e dotato di personalità giuridica autonoma.

2 Il servizio di mediazione offre agli assicurati la possibilità di sottoporre le loro divergenze di opinione nel contesto di un contratto di assicurazione o di intermediazione esistente in vista di un accordo amichevole. Il servizio non ha alcuna competenza decisionale o potere di impartire istruzioni.

3 Le persone tenute ai sensi del capoverso 1 devono cooperare con il servizio di mediazione; esse rinviano alle possibilità di cui al capoverso 2 nei loro contratti di assicurazione e di intermediazione.

L’Ombudsfrau dell’assicurazione privata e della SUVA ritiene che al servizio di mediazione non debba spettare alcuna funzione arbitrale in relazione all’articolo 101 AP-LCA. Vi sarebbero inoltre diverse questioni da definire riguardo al finanziamento del suddetto servizio e al nuovo compito legato agli intermediari assicurativi. L’Ombudsfrau sostiene altresì che la nuova formulazione restringe il campo d’attività del servizio di mediazione e non crede che ciò possa essere stata l’intenzione all’origine della nuova regolamentazione. Infine, alcuni casi concernenti le assicurazioni complementari secondo la LCA dovrebbero continuare a essere trattati dall’Ombudsman dell’assicurazione sociale malattie. Anche quest’ultimo chiede la stessa cosa; in generale esso ritiene essenziale delimitare chiaramente le attività della sua istituzione. La SIBA approva in linea di principio la regolamentazione e propone che i contributi per il finanziamento del servizio di mediazione siano riscossi dalla FINMA unitamente alla