Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

Articolo 120 Foro nell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia

Le imprese di assicurazione sono tenute a prevedere un foro supplementare al luogo di lavoro dei lavoratori nei contratti di assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia stipulati con i datori di lavoro.

Per il Cantone LU vi sono problemi di coordinamento con la LPGA.

Articolo 121 Numero di assicurato dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)

Le imprese private di assicurazione sottoposte alla legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori hanno il diritto di utilizzare sistematicamente il numero di assicurato AVS, conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946

sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS), per l’esercizio dell’assicurazione privata complementare nel quadro dell’assicurazione contro le malattie e gli infortuni se:

a. offrono l’assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie previ sta dall’articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal);

b. sono iscritti nel registro degli assicuratori contro gli infortuni ai sensi dell’articolo 68 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e offrono l’assicurazione complementare contro gli infortuni.

ASA, USAM, Groupe Mutuel e Visana chiedono che i numeri di assicurato possano essere utilizzati anche dagli assicuratori che offrono un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera. Secondo l’USC i numeri di assicurato devono potere essere impiegati nell’intero ambito dell’assicurazione di persone.

4.1.13. Titolo 3 (art. 122–125) Articolo 124 Diritto applicabile nel campo dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita

1 Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti relativi a rami dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita designati dal Consiglio federale conformemente all’articolo 6 LSA qualora essi coprano rischi situati, ai sensi del capoverso 5, in uno Stato contraente:

a. se lo stipulante ha la residenza abituale o l’amministrazione centrale nello Stato contraente in cui il rischio è situato, il diritto applicabile al contratto è quello di tale Stato. Tuttavia, qualora il diritto di tale Stato lo consenta, le parti possono scegliere il diritto di un altro Stato;

b. se lo stipulante non ha la residenza abituale o l’amministrazione centrale in uno Stato contraente in cui il rischio è situato, le parti contraenti possono scegliere o il diritto dello Stato contraente in cui il rischio è situato o quello dello Stato in cui lo stipulante ha la residenza abituale o l’amministrazione centrale;