Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

a. i rischi classificati nei rami assicurativi corpi di veicoli ferroviari, corpi di aeromobili, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, responsabilità civile per aeromobili e responsabilità civile per veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

b. i rischi classificati nei rami credito e cauzione, qualora lo stipulante eserciti un’attività industriale o commerciale o una libera professione e il rischio riguardi questa attività;

c. i rischi classificati nei rami corpi di veicoli terrestri, incendio e danni causati dagli elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile per autoveicoli terrestri, responsabilità civile generale e perdite finanziarie di vario genere, purché lo stipulante superi almeno due dei tre valori seguenti:

1. totale del bilancio: 6,2 milioni di euro;

2. importo netto del volume d’affari: 12,8 milioni di euro;

3. 250 dipendenti a tempo pieno occupati in media durante l’esercizio.

Secondo l’ASA nel capoverso 6 ci si deve basare sulla definizione di grandi rischi del diritto europeo e se ne deve pertanto riprendere la formulazione completa. Prager Dreifuss Rechtsanwälte approva la definizione di grandi rischi. La SDRCA chiede di completare il capoverso 6 lettera a con un riferimento ai contratti di consumo. Secondo Lloyd’s occorre precisare che l’articolo 2 capoverso 3 AP-LCA comprende anche i grandi rischi nazionali. Inoltre nella legge si dovrebbe creare ─ in relazione alle norme semimperative ─ un livello intermedio per le PMI.

4.1.14. Titolo 4 (art. 126) Articolo 126 Disposizioni transitorie

1 La presente legge si applica a tutti i contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore.

2 La presente legge si applica alle modifiche di contratti esistenti convenute dopo la sua entrata in vigore.

3 Ai contratti esistenti all’entrata in vigore della presente legge si applicano, a contare da quel momento, le seguenti disposizioni: gli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 10 capoverso 2, 28, 29, 31, 32–37, 39–52, 54–57, 59–66, 74–85, 88, 89, 91–106, 108–113 capoversi 2 e 3, 114–116, 119–125.

4 L’articolo 2 si applica alle disposizioni ai sensi del capoverso 3.

Il Cantone TI approva la regolamentazione. Secondo il Cantone ZH deve essere prevista una regolamentazione analoga all’articolo 7 capoverso 2 LAMal. L’ASA chiede lo stralcio del capoverso 2 come pure delle seguenti disposizioni del capoverso 3: articolo 1, 3, 6, 7–8, 28–29, 31, 32–37, 39–52, 57, 76–78, 82, 109, 116. L’articolo 107 AP-LCA invece dovrebbe essere inserito nell’elenco del capoverso 3. L’USC propone di stralciare il capoverso 2.

4.2. Osservazioni sui singoli articoli della LSA Articolo 4 cpv. 2 lett. s

2 Il piano d’esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

s. la comprova dell’adesione al servizio di mediazione.