Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine
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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)
c. se lo stipulante esercita un’attività commerciale, industriale o una libera professione e il contratto copre due o più rischi relativi a tali attività e localizzati in vari Stati contraenti, la libertà di scelta del diritto applicabile al contratto si estende al diritto di questi Stati e dello Stato in cui lo stipulante ha la residenza abituale o l’amministrazione centrale;
d. se le legislazioni che possono essere scelte conformemente alle lettere b e c accordano una maggior libertà di scelta del diritto applicabile al contratto, le parti possono avvalersi di tale libertà;
e. se i rischi coperti dal contratto sono limitati a eventi che possono verificarsi in uno Stato contraente diverso da quello in cui il rischio è situato, le parti possono sempre scegliere il diritto del primo Stato;
f. per l’assicurazione dei grandi rischi secondo il capoverso 6, le parti contraenti possono scegliere un diritto qualsiasi;
g. se i dati di fatto essenziali (stipulante, luogo in cui il rischio è situato) si riferiscono a un solo Stato contraente, la scelta di un diritto ad opera delle parti nei casi di cui alle lettere a ed f non può recare pregiudizio alle norme imperative di tale Stato;
h. la scelta di cui alle lettere a–g deve essere esplicita o risultare univocamente dalle clausole del contratto o dalle circostanze. Se tale non è il caso o se non è stata fatta nessuna scelta, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso, tra quelli che entrano in considerazione secondo le lettere precitate. Tuttavia, se una parte del contratto può essere separata dal resto del contratto ed è più strettamente connessa con un altro degli Stati che entrano in considerazione secondo le lettere precitate, la legge di tale Stato può, a titolo eccezionale, essere applicata a questa parte del contratto. Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato contraente in cui il rischio è situato.
2 Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, ai sensi dell’articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, disciplinano imperativamente la fattispecie indipendentemente dal diritto applicabile.
3 Sono altresì fatte salve le disposizioni, imperative ai sensi dell’articolo 19 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, dello Stato contraente in cui il rischio è situato o di uno Stato contraente che impone l’obbligo di contrarre un’assicurazione.
4 Se il contratto copre rischi situati in più Stati contraenti, ai fini dell’applicazione dei capoversi 2 e 3 il contratto è considerato costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito a un solo Stato contraente.
5 Un rischio è considerato situato nello Stato in cui:
a. sono ubicati i beni assicurati, se l’assicurazione si riferisce a edifici o a edifici con il loro contenuto;
b. sono immatricolati i veicoli assicurati, indipendentemente dal loro tipo;
c. lo stipulante ha concluso un contratto di una durata massima di quattro mesi che copre i rischi di viaggio o vacanza, indipendentemente dal ramo assicurativo interessato;
d. lo stipulante dimora abitualmente oppure, se è una persona giuridica, possiede uno stabilimento a cui si riferisce il contratto.
6 Per grandi rischi si intendono: