Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/112: Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione · 6 pagine

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Dipartimenti; pur essendo senz’altro opportuna una loro armonizzazione, a nostro avviso non è necessaria alcuna disposizione legale apposita, ma piuttosto, per esempio, la redazione di regolamenti modello.

In diversi settori vengono applicate disposizioni speciali sul trattamento dei dati (p. es. legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, LSCPT; RS 780.1; Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, LMSI; RS 120). Quanto sancito in queste leggi speciali prevale sulle disposizioni generali qui proposte.

2 Spiegazioni relative alle singole disposizioni

Osservazione preliminare in merito all’attuale articolo 57a2

Questa disposizione introdotta nel 2000 rappresenta la base legale per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione da parte di organi federali per mezzo di sistemi d’informazione e di documentazione per la registrazione, la gestione, l’indicizzazione e il controllo della corrispondenza e degli affari. Questa base legale si applica a gran parte dei settori dell’Amministrazione e ne copre numerose attività, come per esempio la gestione di un sistema elettronico di registrazione degli affari in corso oppure il trattamento e l’evasione delle richieste elettroniche.

Le disposizioni presentate qui di seguito sono intese a colmare le attuali lacune nell’ambito del trattamento elettronico dei dati. Riguardano anzitutto i cosiddetti dati marginali, ma in parte anche i contenuti di comunicazioni (p. es. oggetto e testo di una e-mail, contenuto di documenti Word).

Articolo 57i Principi

I destinatari della nuova disposizione sono gli organi federali in qualità di gestori dell’infrastruttura elettronica, che possono registrare e trattare i dati generati da tale infrastruttura.

La revisione é volta alla protezione delle persone che utilizzano l’infrastruttura elettronica messa a disposizione dagli organi federali, ovvero in particolare il personale federale e i parlamentari.

Capoverso 1: è possibile registrare tutti i dati personali risultanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica (quindi anche i contenuti di comunicazioni e video).

I destinatari delle disposizioni sono gli «organi federali», in altre parole gli stessi dell’attuale articolo 57a LOGA concernente il trattamento dei dati nell’ambito della gestione degli affari. Questo termine figura anche nella LPD (art. 2 cpv. 1 lett. b, art. 3 lett. h). Il concetto di organo federale è più ampio rispetto alle «unità amministrative» di cui all’articolo 2 LOGA e all’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1). Sono definiti organi federali:

– le autorità e i servizi della Confederazione (dipartimenti, uffici, Cancelleria federale, unità amministrative decentralizzate, istituti federali ecc.);

– le persone fisiche e giuridiche esterne all’Amministrazione federale cui sono affidati compiti federali (per es. Posta, FFS, Suva, PUBLICA, SRG SSR idée suisse).

2 A partire dall’1.1.2009 tale disposizione corrisponderà all’art. 57h; cfr. FF 2008 1987