Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/112: Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione · 6 pagine

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e attualmente già praticato.

Inoltre, i dati devono poter essere analizzati a fini statistici (lett. b).

La lettera c ammette, tra gli altri, il trattamento dei dati concernenti l’attivazione e la disattivazione di collegamenti elettronici, nei seguenti casi:

− la manutenzione del sistema richiede in alcuni casi il trattamento dei dati per garantire la sicurezza delle informazioni e dei servizi (lett. c n. 1 e 2);

− per il controllo generale del rispetto dei regolamenti di utilizzazione (p. es. collegamenti a Internet non autorizzati) il fatto può essere chiarito, ma senza riferimenti a persone (lett. c n. 3);

− sulla base dei dati ottenuti deve essere possibile verificare da quale computer è stata consultata una determinata banca dati in quale momento, se sono state effettuate modifiche e quali (lett. c n. 4);

− deve inoltre essere possibile rilevare l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica, per esempio per addebitare i costi ai beneficiari dei servizi o per allestire statistiche (lett. c n. 5).

La lettera d permette per esempio la compilazione di dati in vista di modifiche degli orari di presenza obbligatori o di provvedimenti per la gestione della salute, nonché a fini statistici.

La lettera e ammette la classificazione di dati concernenti la sorveglianza video, per esempio in base a determinate fasce orarie.

Capoverso 2: sotto il profilo della protezione dei dati, il trattamento in riferimento a persone (analisi di dati per trarre deduzioni sul comportamento di una determinata persona) è una questione particolarmente delicata. Pertanto è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge. La lettera a ammette un tale trattamento dei dati se nel caso concreto sussiste un sospetto di utilizzazione abusiva dell’infrastruttura elettronica da parte di una determinata persona; non sono invece ammessi il trattamento in riferimento a persone per campioni o le analisi sistematiche. La lettera b ammette per esempio l’analisi in riferimento a determinate persone se è necessaria per l’individuazione di cause di guasti. La lettera c garantisce ad esempio l’analisi mensile dei dati riguardanti i tempi di lavoro, che permette al superiore di controllare le ore di lavoro straordinarie fornite dai propri collaboratori. La lettera d ammette la compilazione di dati in riferimento a una determinata persona per fatturarle i costi relativi all’utilizzo dell’infrastruttura elettronica soggetto a emolumento.

Al capoverso 3 è fatto salvo il trattamento dei dati per scopi diversi, se ciò è previsto in un altro atto normativo. L’articolo 17 LPD descrive le esigenze che tali atti normativi devono adempiere. I dati possono essere trattati soltanto se sono rispettate le condizioni previste dalla legislazione speciale pertinente. Le situazioni regolamentate da tali atti normativi sono ad esempio i procedimenti penali (p. es. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sulla base della LSCPT; cfr. anche l’art. 246 segg. del nuovo Codice di procedura penale; FF 2007 6327), la sorveglianza video secondo la LMSI e l’art. 15 dell’ordinanza del 27 giugno 2001 sui servizi di sicurezza di competenza federale (OSF; RS 120.72), oppure il trattamento dei dati tramite sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (cfr. il disegno di legge federale approvato dal Parlamento il 13.06.2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, LSIP; FF 2006 4661). Inoltre, anche la legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni prevede disposizioni speciali (LTC; RS 784.10, art. 43-46).