Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/112: Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione · 6 pagine

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Articolo 57l Disposizioni d’esecuzione

È anzitutto necessario sottolineare che la regolamentazione prevista si applica soprattutto a dati personali, facenti parte di quantità di dati in alcuni casi molto elevate; prima del trattamento effettivo, tali dati devono essere preparati adeguatamente (p. es. i collegamenti a Internet di una determinata persona devono essere isolati da tutti gli altri collegamenti, operazione che in alcuni casi è molto dispendiosa).

Le modalità di trattamento dei dati dopo la loro registrazione necessitano di un disciplinamento preciso. Tuttavia, nella legge è sufficiente un riferimento alle questioni principali che dovranno poi essere regolamentate nella rispettiva ordinanza. Il Consiglio federale deve quindi designare in particolare gli organi autorizzati e competenti per la registrazione e la conservazione dei dati. Deve inoltre disciplinare la durata di conservazione dei dati e la loro distruzione (lett. a). Deve anche specificare le modalità dell’ulteriore trattamento dei dati (lett. b). Infine, deve disciplinare come e quando un organo è autorizzato ad accedere e ad analizzare i dati (lett. c).

La regolamentazione proposta non riguarda un settore specifico, bensì numerosi casi diversi, motivo per cui un disciplinamento nella LOGA assumerebbe dimensioni sproporzionate a scapito della chiarezza. Per questo si rinuncia a una regolamentazione dettagliata delle modalità di trattamento dei dati nella legge, contrariamente a quanto avviene in settori più strutturati e chiaramente delimitati, come per esempio nel caso del disciplinamento previsto per il trattamento degli atti del personale nella LPers.

Modifica del diritto in vigore

La regolamentazione prevista per gli organi federali deve valere anche per i tribunali federali, nella misura in cui è applicabile la LPD ed è interessata l’attività amministrativa. Visto che la LOGA non è applicabile ai tribunali, nelle tre leggi specifiche sui tribunali è necessario inserire un articolo che sancisca l’applicabilità delle nuove disposizioni sulla protezione dei dati secondo la LOGA.

Per i tribunali l’esecuzione non compete al Consiglio federale, bensì ai tribunali stessi, che devono quindi emanare le pertinenti disposizioni d’esecuzione necessarie.

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