Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/112: Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione · 6 pagine

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Questo implica che sono compresi anche l’Assemblea federale con i rispettivi organi, i Servizi del Parlamento per le proprie attività amministrative e le casse malati (cfr. a questo proposito Urs Maurer-Lambrou/Simon Kunz, «Kommentar zum DSG», in U. Maurer-Lambrou/Vogt: Datenschutzgesetz – Basler Kommentar, Basilea/Ginevra/Monaco 2006, art. 2

n. marg. 12 segg., Thomas Sägesser, Stämpflis Handkommentar zum RVOG, art. 2

n. marg. 16 segg.). Le regole fissate per gli organi federali valgono anche per i servizi informatici che gestiscono l’infrastruttura su incarico di un organo federale.

Il presente avamprogetto parte dal presupposto che in linea di principio possono essere registrati tutti i dati personali generati dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica della Confederazione, compresi per esempio i dati concernenti l’attivazione e la disattivazione di collegamenti elettronici tramite telefono o computer, nonché le registrazioni del tempo di lavoro del personale effettuate con gli appositi dispositivi. A un primo sguardo, la possibilità di registrare tutti i dati potrebbe risultare un’esagerazione. Tuttavia, separare i dati per cui è ammesso il trattamento successivo da quelli restanti, tecnicamente non è possibile oppure comporterebbe troppe imprecisioni (p. es. il computer non riesce a distinguere le e-mail private da quelle di lavoro). Inoltre, de facto le singole quantità di dati potrebbero essere specificate soltanto a titolo di esempio in un atto normativo. Per questo motivo, in virtù della protezione dei dati, il rispettivo trattamento viene limitato introducendo un elenco esaustivo degli scopi consentiti (art. 57k).

Le norme qui proposte vanno considerate come lex generalis, su cui hanno precedenza le disposizioni di leggi speciali.

Il capoverso 2 contempla la prima limitazione: il trattamento dei dati registrati è ammesso soltanto per le finalità menzionate all’articolo 57k.

Il capoverso 3 contiene una definizione più dettagliata dell’espressione «dati personali» (analogamente all’attuale art. 57a); è stabilito esplicitamente che le registrazioni possono contenere anche dati degni di particolare protezione e profili della personalità.

Il capoverso 4 fa riferimento a un caso particolare disciplinato da una lex specialis: alla registrazione delle conversazioni telefoniche si applicano le condizioni rigide previste dagli articoli 179bis segg. del Codice penale (CP; RS 311.0).

Articolo 57j Infrastruttura elettronica

L’infrastruttura riportata permette un’ampia interpretazione ed è volutamente definita in maniera generale, per evitare continui adeguamenti delle basi legali in risposta al progresso tecnologico. In linea di principio vanno citati tutti gli strumenti di lavoro, di ausilio e di controllo che gli organi federali mettono a disposizione dei loro impiegati ed eventualmente di terzi. Gli apparecchi in questione possono essere fissi o portatili.

Articolo 57k Finalità consentite per il trattamento dei dati

Capoverso 1: i dati registrati possono essere trattati esclusivamente per le finalità riportate in questa disposizione. In questo ambito è possibile anche una combinazione di diverse finalità (p. es. confronto dei dati di controllo dei tempi di lavoro di una determinata persona con quelli sull’accesso della stessa a una collezione di dati). Per «trattamento» dei dati s’intende in linea di principio ogni ulteriore forma di elaborazione conforme alla LPD, dopo la registrazione secondo l’articolo 57i. La conservazione e la cancellazione dei dati, come forma particolare di trattamento, sono precisate nell’ordinanza (secondo l’art. 57l lett. a).

La lettera a fornisce una base legale per il salvataggio dati (copie di riserva), imprescindibile