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Consultazione 2008/13: Revisione parziale dell'ordinanza sui biocidi · 5 pagine
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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1 lett. c e cpv. 1bis
1 Le omologazioni, le registrazioni e i riconoscimenti sono limitati nel tempo. Vigono le seguenti durate massime:
c. per le omologazioni ON e OC: 1. sei mesi dopo l'iscrizione dell'ultimo principio attivo del biocida nell'elenco I (all. 1) o IA (all. 2),
2. due anni dopo l'iscrizione dell'ultimo principio attivo del biocida nell'elenco I (all. 1) o IA (all. 2), per quanto il titolare adempia le condizioni di cui all'articolo 22 capoverso 3, o
3. finché l'organo di notifica, sulla base della relativa decisione della CE, non iscrive il principio attivo nell’elenco I o IA e revoca l’omologazione.
1bis Nei casi previsti dal capoverso 1 lettera c numeri 1 e 3, i biocidi possono essere ancora forniti ai consumatori finali durante 12 mesi dopo l'iscrizione dell'ultimo principio attivo o dopo la decisione della CE.
RS ..........
1 RS 813.12
2009......