Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/13: Revisione parziale dell'ordinanza sui biocidi · 5 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica DFI
Unità di direzione protezione dei consumatori
Ottobre 2008
Revisione dell’ordinanza sui biocidi (OBioc)
Commento
Generalità
Nell’ambito dell’iscrizione dei primi principi attivi nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (direttiva 98/8/CE1), il legislatore della Comunità europea (CE2) ha concretizzato alcuni dettagli della procedura di omologazione dei biocidi che contengono tali principi attivi. È così emerso che la vigente ordinanza svizzera sui biocidi (OBioc) presenta alcune lacune normative nelle procedure che seguono l’iscrizione dei principi attivi negli allegati 1 e 2 e si applicano ai biocidi che contengono questi principi attivi. Queste lacune dovrebbero poter essere colmate con adeguamenti di natura amministrativa degli articoli 8, 14, 19, 22, 26 e dell’allegato 7bis con il risultato di armonizzare le procedure svizzere con quelle della CE.
Durante l’estate 2008, i primi principi attivi sono stati iscritti con ordinanza dell’UFSP negli allegati 1 e 2 dell’ordinanza sui biocidi (cfr. commento all’art. 9 cpv. 2bis), facendo emergere la necessità di adeguare alla situazione locale i requisiti stabiliti dalla CE per l’impiego di questi principi attivi nei biocidi. Poiché, in Svizzera e nella CE, l’iscrizione di principi attivi negli allegati dell’OBioc, rispettivamente negli allegati della direttiva 98/8/CE, avviene quasi simultaneamente e può aver luogo più volte all’anno, sotto questo profilo la presente revisione dell’OBioc ha carattere urgente, visto che un adeguamento alla situazione locale potrebbe eventualmente essere necessario già in occasione della prossima iscrizione di principi attivi. Nell’ambito della revisione prevista occorre anche definire con maggiore precisione altre questioni che sono meno urgenti dal profilo temporale ma non meno importanti.
La revisione concerne anche alcuni punti di natura fondamentale. Così, l’OBioc vigente prevede che la Svizzera recepisca non soltanto le decisioni della CE concernenti la lista dei principi attivi, ma anche quelle concernenti le disposizioni specifiche connesse con i principi attivi (condizioni e oneri) e riguardanti le omologazioni dei prodotti. Le disposizioni attuali non prevedono alcun adeguamento alla situazione locale. Con il recepimento si vogliono armonizzare sul piano europeo le valutazioni dei principi attivi, le valutazioni dei prodotti e le omologazioni. Trattandosi di una condizione necessaria a un accordo bilaterale con l’Unione europea (UE) sulla regolamentazione dei biocidi, il recepimento senza riserve delle decisioni CE è a suo tempo stato inserito nell’OBioc. Tale accordo avrebbe permesso alla Svizzera di acquisire lo statuto di Stato membro dello SEE, permettendole di valutare principi attivi e prodotti come uno Stato membro dell’UE e di influenzare le decisioni della CE (senza tuttavia poter votare in seno allo Standing Committee on Biocides). Attualmente, e per il prevedibile futuro, tale accordo appare però irrealizzabile. In questa situazione l’obbligo di recepimento senza
1 GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, da ultimo modificata dalla direttiva 2008/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2008, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 57.
2 La denominazione «Comunità europea» è utilizzata per designare gli organi legislativi. La nozione di Unione europea designa invece l’unione politica degli Stati membri.