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Consultazione 2008/13: Revisione parziale dell'ordinanza sui biocidi · 5 pagine

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Art. 9 cpv. 2bis

2bis D'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale dell'economia (DFE), il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può modificare le disposizioni specifiche (condizioni e oneri) degli allegati, adeguati dall'UFSP secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera a. Al riguardo il DFI tiene conto delle condizioni che divergono da quelle dell'UE, in particolare in merito a organismi bersaglio, resistenze, clima o condizioni del mercato.

Art. 12 cpv. 1bis

1bis D'intesa con i servizi di valutazione, l'organo di notifica può modificare sulla base della valutazione secondo l'articolo 17 le condizioni o gli oneri imposti dall'omologazione o dalla registrazione in uno Stato membro dell'UE.

Art. 14, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 lett. f

Domanda e dichiarazione d'intenti

1 La domanda di omologazione, registrazione o riconoscimento o la dichiarazione d'intenti deve essere presentata all’organo di notifica.

3 La forma e il contenuto della domanda sono retti dai seguenti allegati:

f. per le dichiarazioni d'intenti (art. 22 cpv. 3 lett. b) l'allegato 7bis

Art. 19 cpv. 1 lett. a

1 Dopo aver ricevuto i documenti completi, l’organo di notifica, evitando inutili tergiversazioni ma al più tardi entro i seguenti termini, decide circa:

a. l’omologazione OE: 12 mesi

Art. 22 cpv. 2, 3 e 4

2Abrogato

3 Se tutti i principi attivi notificati di un biocida sono iscritti nell'elenco I o IA, il titolare dell'omologazione di questo biocida deve presentare:

a. una domanda di omologazione OE o di registrazione; o

b. una dichiarazione in cui afferma di avere l'intenzione di presentare una domanda di riconoscimento.

4 Per le domande di omologazione OE o di registrazione può essere chiesta una proroga del termine di presentazione di 12 mesi. Il richiedente deve debitamente motivare la sua richiesta.