Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/13: Revisione parziale dell'ordinanza sui biocidi · 5 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica DFI
Unità di direzione protezione dei consumatori
riserve previsto dalla vigente OBioc causa problemi e comporta per la Svizzera gli svantaggi che sono elencati in seguito.
Art. 8 cpv. 1 periodo introduttivo (versione francese)
Attualmente nella versione francese manca il periodo introduttivo. Si tratta di una svista avvenuta nel corso del processo legislativo.
Art. 8 cpv. 1 lett. c
L’esecuzione ha permesso di constatare una lacuna nell’attuale normativa. Infatti, dopo l’iscrizione dell’ultimo principio attivo di un biocida nella lista I o IA dell’OBioc le omologazioni transitorie ON e OC perdono automaticamente la loro validità e non possono essere rinnovate (cfr. commento all’art. 26 cpv. 6 lett. b). Si è inoltre preso atto che per le autorità interessate i termini previsti per il trattamento delle domande erano poco realisti, poiché l’onere per il trattamento degli incarti era ben più importante di quanto previsto inizialmente, in particolare per gli incarti incompleti. Pertanto le normative proposte in questa sede vogliono tenere conto della situazione e delle necessità reali. Nello schema allegato sono illustrate le procedure per l’iscrizione di principi attivi nelle liste I e IA e le successive procedure per l’omologazione dei prodotti e per il riconoscimento delle omologazioni. 6 mesi dopo l’iscrizione di un principio attivo, se il detentore dell’omologazione non ha presentato una nuova domanda (OE registrazione o dichiarazione d'intenti tendente al riconoscimento di un’omologazione in uno Stato membro dell’UE), l’omologazione OC o ON del prodotto interessato giunge a scadenza.
Art. 8 cpv. 1bis
Entro 6 mesi dalla decisione della CE di iscrivere un principio attivo nell’allegato I o IA, o dopo la decisione di non permetterne l’impiego nei biocidi, i biocidi con un’omologazione di diritto transitorio che contengono i principi attivi in questione devono essere ritirati anche dal mercato della CE. In Svizzera, il termine complessivo per la consegna ai consumatori finali dei biocidi con omologazioni ON e OC ammonta a 12 mesi. Ciò è anche dovuto al ritardo che prende in Svizzera, rispetto alla CE, la pubblicazione dell’iscrizione di un principio attivo. Se è presentata una nuova domanda (OE, registrazione o dichiarazione d'intenti tendente al riconoscimento), il biocida può restare sul mercato per due anni alle condizioni precedenti (conformemente all’omologazione OC e ON). Questo periodo corrisponde al termine massimo per il trattamento della domanda da parte delle autorità.
Art. 9 cpv. 2bis
Nell’ambito dell’iscrizione dei principi attivi nell’allegato I/IA della direttiva 98/8/CE, la CE emana ogni volta disposizioni specifiche che contengono tra l’altro misure per ridurre il rischio nell’ambito delle omologazioni di prodotti. Queste misure sono il risultato della valutazione dei rischi e tengono conto anche del beneficio che deriva dall’impiego di un biocida. In determinate condizioni le misure per la riduzione del rischio si rivelano incompatibili con la situazione in Svizzera. Così la CE prevede per esempio di ridurre i rischi limitando a specialisti formati la consegna di rodenticidi con anticoagulanti e questo fatto è sancito nelle disposizioni specifiche sui principi attivi dell’Allegato I. Un’analisi rischi/benefici per la Svizzera dovrebbe tenere conto del ruolo delle condizioni di mercato attuali nella definizione delle misure, considerando per esempio la rete di disinfestatori professionisti e, per quanto concerne gli anticoagulanti, il fatto che una limitazione generale agli specialisti formati potrebbe