Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/13: Revisione parziale dell'ordinanza sui biocidi · 5 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica DFI
Unità di direzione protezione dei consumatori
causare problemi nella lotta contro i ratti o i topi senza diminuire sostanzialmente i rischi. In un altro caso la CE intende prescrivere mediante disposizioni specifiche che i prodotti non impiegati siano smaltiti nelle discariche, la qual cosa non entra in considerazione per la Svizzera tenuto conto della legislazione sull’ambiente. Deve pertanto essere possibile modificare i requisiti stabiliti dalla CE come «disposizioni specifiche» negli allegati I e IA della direttiva 98/8/CE. Ciò sarebbe anche in sintonia con la riserva concernente il riconoscimento delle omologazioni dei prodotti provenienti da uno Stato membro dell’UE prevista nel vigente articolo 12 capoverso 1 e nel capoverso aggiuntivo 1bis proposto in questa sede (vedi sotto).
Il testo proposto dà alle autorità svizzere la competenza di adeguare le disposizioni specifiche alla situazione locale. In primo piano vi sono criteri come gli organismi bersaglio, le resistenze, i climi o la situazione del mercato. Questo elenco non è tuttavia esaustivo. Nel presente contesto chiaramente non si vuole rimettere in questione l’iscrizione di un principio attivo valutato dall’UE e ritenuto «buono» nella prospettiva della sua immissione sul mercato, né iscrivere principi attivi che la CE ha rifiutato.
Nell’ambito del recepimento degli elenchi di principi attivi di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a-c, l’UFSP continua ad adeguare secondo l'articolo 9 capoverso 2 i corrispondenti allegati dell'ordinanza sui biocidi. Se il Dipartimento, in applicazione dell’articolo 9 capoverso 2bis, emana disposizioni divergenti sulle disposizioni specifiche, in futuro si dovrà prestare attenzione alla pubblicazione coordinata delle due ordinanze (dell'Ufficio e del Dipartimento) nella Raccolta ufficiale. Dalla riunione delle due «ordinanza modificatorie» nella Raccolta sistematica risulta una versione consolidata degli allegati all’ordinanza sui biocidi.
Art. 12 cpv. 1bis
Il vigente articolo 12 descrive la procedura di riconoscimento come segue: «L’omologazione o la registrazione di un prodotto da parte di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS è riconosciuta a condizione che non vi siano indizi dell’impossibilità di omologarlo o registrarlo anche in Svizzera.». Il testo del capoverso 1 nell’attuale versione dell’OBioc permette di massima già oggi di rifiutare un riconoscimento in base a una nuova valutazione dei rischi compiuta dalle autorità svizzere. Il testo non prevede però esplicitamente, né possono rendersene conto i destinatari della disposizione, che le condizioni e gli oneri imposti dalle autorità di omologazione possono essere modificati nello Stato membro dell’UE. Secondo il capoverso 2, possono essere eseguiti alcuni adeguamenti soltanto nell'etichettatura (in caso di differenze riguardanti gli organismi bersaglio, le resistenze e il clima). Le autorità svizzere dovrebbero però compiere una loro valutazione dei rischi conformemente all’articolo 17 capoverso 2 e su tale base stabilire condizioni e oneri per l’impiego dei prodotti. Questa competenza è tanto più necessaria visto che la Svizzera non verrà probabilmente integrata nel sistema di informazione della CE sulle omologazioni dei prodotti («Biocidal products register») e forse sarà informata soltanto in maniera incompleta sulle basi delle decisioni sulle prime omologazioni.
Art. 14 cpv. 1 e cpv. 3 lett. f
Analogamente a quanto avviene nella CE, se la procedura di omologazione di un biocida è ancora in corso in uno Stato membro, il richiedente che fa domanda di riconoscimento basandosi su tale omologazione deve presentare una dichiarazione d'intenti (cfr. art. 22 cpv. 3 lett. b). Poiché nella CE la forma e il contenuto di questa dichiarazione d'intenti sono prescritti nei dettagli, appare giustificato riprenderne dettagliatamente i requisiti formali e sancirli in un allegato separato. Secondo la logica tematica, i requisiti che deve soddisfare una tale dichiarazione d'intenti vanno disciplinati in un nuovo allegato 7bis , dopo i requisiti a cui deve rispondere una domanda di riconoscimento.