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Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 6 pagine
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2 La consulenza deve tener conto unicamente della situazione individuale e familiare della coppia interessata evitando di prendere in considerazione interessi sociali di carattere generale.
3 Il medico è tenuto a documentare il colloquio di consulenza.
Art. 6b (nuovo) Protezione e comunicazione di dati genetici
La protezione e la comunicazione di dati genetici sono disciplinate dagli articoli 7 e 19 LEGU4.
Art. 7
Abrogato
Art. 8 rubrica, cpv. 2, 3 (nuovo) e 4 (nuovo)
Principi
2 Chiunque intende prescrivere, nell’ambito di un metodo di procreazione, un esame del patrimonio genetico di embrioni in vitro necessita di un'autorizzazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
3 I laboratori che, nell’ambito dei metodi di procreazione, eseguono esami del patrimonio genetico ai sensi dell’articolo 5a necessitano di un’autorizzazione conformemente all’articolo 8 capoverso 1 LEGU5.
4Attuale capoverso 2
Art. 9 cpv. 3
Abrogato
Art. 10a (nuovo) Prescrizione dell’esame del patrimonio genetico di embrioni in
vitro
1
L’autorizzazione a prescrivere l’esame del patrimonio genetico di embrioni in vitro è rilasciata soltanto ai medici.
2
Essi devono:
a. disporre di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera a;
b. adempiere i requisiti di cui all’articolo 13 capoverso 2 LEGU6; e
c. garantire che il metodo e la collaborazione con i laboratori interessati corrispondano allo stato della scienza e della pratica.