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Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 6 pagine

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2 La consulenza deve tener conto unicamente della situazione individuale e familiare della coppia interessata evitando di prendere in considerazione interessi sociali di carattere generale.

3 Il medico è tenuto a documentare il colloquio di consulenza.

Art. 6b (nuovo) Protezione e comunicazione di dati genetici

La protezione e la comunicazione di dati genetici sono disciplinate dagli articoli 7 e 19 LEGU4.

Art. 7

Abrogato

Art. 8 rubrica, cpv. 2, 3 (nuovo) e 4 (nuovo)

Principi

2 Chiunque intende prescrivere, nell’ambito di un metodo di procreazione, un esame del patrimonio genetico di embrioni in vitro necessita di un'autorizzazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

3 I laboratori che, nell’ambito dei metodi di procreazione, eseguono esami del patrimonio genetico ai sensi dell’articolo 5a necessitano di un’autorizzazione conformemente all’articolo 8 capoverso 1 LEGU5.

4Attuale capoverso 2

Art. 9 cpv. 3

Abrogato

Art. 10a (nuovo) Prescrizione dell’esame del patrimonio genetico di embrioni in

vitro

1

L’autorizzazione a prescrivere l’esame del patrimonio genetico di embrioni in vitro è rilasciata soltanto ai medici.

2

Essi devono:

a. disporre di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera a;

b. adempiere i requisiti di cui all’articolo 13 capoverso 2 LEGU6; e

c. garantire che il metodo e la collaborazione con i laboratori interessati corrispondano allo stato della scienza e della pratica.

4 RS 810.12

5 RS 810.12

6 RS 810.12