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Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 6 pagine
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Art. 11 cpv. 1
1 I titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 devono presentare ogni anno un rapporto sul proprio operato all’autorità cantonale preposta all’autorizzazione.
Art. 11a (nuovo) Obbligo di notifica
1 Subito dopo aver ottenuto il consenso della coppia interessata all’applicazione del metodo di procreazione, i medici titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 notificano all’UFSP:
a. in quale misura sono adempiute le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 5a capoverso 2;
b. quali sono i laboratori che partecipano all’applicazione del metodo.
2 I dati contenuti nella notifica devono essere anonimi.
3 Il metodo può essere applicato soltanto se l’UFSP non dispone altrimenti entro 60 giorni dalla ricezione della notifica.
4 L’UFSP trasmette i dati all’Ufficio federale di statistica che li valuta e li pubblica.
Art. 12 cpv. 1, 2, 2bis (nuovo)
1 L’autorità preposta all’autorizzazione vigila sul rispetto delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione e l’adempimento degli obblighi e di eventuali oneri.
2 Effettua ispezioni e può accedere a fondi, stabilimenti e locali, chiedere gratuitamente i necessari ragguagli e documenti ed esigere qualsiasi altro appoggio necessario.
2bis Può delegare a terzi l’esecuzione di compiti di vigilanza.
Art. 14 Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione concernenti il rilascio e la revoca delle autorizzazioni, gli obblighi dei loro titolari e la vigilanza.
Titolo prima dell’art. 14a (nuovo)
Sezione 2a: Valutazione e promozione della ricerca
Art. 14a (nuovo) Valutazione
1 L’UFSP provvede alla valutazione degli effetti delle disposizioni della presente legge concernenti l’esame del patrimonio genetico degli embrioni in vitro e la loro selezione.
2 La valutazione riguarda segnatamente:
a. la corrispondenza dei dati notificati in virtù dell’articolo 11a capoverso 1 lettera a con le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 5a capoverso 2;