Progetto
Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 6 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
d. la coppia comunica per scritto al medico di non poter ragionevolmente correre il pericolo di cui alla lettera a.
Art. 5b (nuovo) Consenso della coppia
1 Si possono applicare metodi di procreazione soltanto se la coppia interessata vi ha acconsentito per scritto dopo essere stata sufficientemente informata e consigliata. Qualora siano trascorsi tre cicli di trattamento infruttuosi, il consenso deve essere rinnovato; prima del rinnovo del consenso deve trascorrere un tempo di riflessione congruo (art. 6 cpv. 3).
2 Il consenso scritto della coppia è richiesto anche nel caso di riattivazione di oociti impregnati.
3 Se un metodo di procreazione presenta il rischio elevato di una gravidanza plurima, il trattamento può essere praticato soltanto se la coppia si dichiara disposta ad accettare anche un’eventuale gravidanza plurima.
4 Prima di ogni nuova fase del metodo di procreazione, la coppia interessata deve essere avvertita in merito al proprio diritto di autodeterminazione.
Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a, e
1 Prima dell’applicazione di un metodo di procreazione occorre che il medico informi sufficientemente la coppia interessata su:
a. le diverse cause della sterilità;
e. gli aspetti giuridici e finanziari.
Art. 6a (nuovo) Informazione e consulenza in caso di esame del patrimonio genetico 1
Prima di applicare un metodo di procreazione con esame del patrimonio genetico di gameti o di embrioni in vitro, il medico fornisce una consulenza genetica non direttiva. In tale contesto, la coppia interessata deve essere sufficiente informata su:
a. la frequenza e l'importanza della malattia da diagnosticare, la probabilità che si manifesti e le sue possibili forme;
b. le misure profilattiche o terapeutiche offerte;
c. i possibili modi di organizzare la propria vita con un figlio colpito dalla malattia da diagnosticare;
d. il valore indicativo e il rischio di errore dell’esame genetico;
e. i possibili rischi che il metodo presenta per i discendenti;
f. le associazioni di genitori di bambini disabili, i gruppi di mutua assistenza nonché i centri d’informazione e consultori ai sensi dell’articolo 17 della legge federale dell’8 ottobre 20043 sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU).