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Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 6 pagine

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b. la prassi seguita per l’esame e la selezione;

c. le conseguenze di tale esame e selezione sulla società;

d. i processi d'esecuzione e di vigilanza.

3 L’UFSP e la persona incaricata di realizzare la valutazione possono chiedere ai titolari delle autorizzazioni di cui all’articolo 8 capoverso 2 la divulgazione in forma anonima dei dati necessari alla valutazione.

4 Conclusa la valutazione, il Dipartimento federale dell’interno presenta al Consiglio federale un rapporto, la prima volta entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del … della presente legge, e formula proposte circa i passi successivi.

5 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 14b (nuovo) Promozione della ricerca

1 La Confederazione può commissionare o sostenere progetti di ricerca sulle conseguenze dell’esame del patrimonio genetico di embrioni in vitro e della loro selezione, segnatamente sullo sviluppo dei figli generati con questi metodi.

2 L’UFSP e le persone che realizzano i progetti di ricerca possono chiedere ai titolari delle autorizzazioni di cui all’articolo 8 capoverso 2 la divulgazione in forma anonima dei dati necessari alla ricerca.

Art. 33 Esame del patrimonio genetico e selezione di gameti o di embrio-

ni in vitro

Chiunque, nell’ambito di un metodo di procreazione, esamina il patrimonio genetico di gameti o di embrioni in vitro e li seleziona in base al sesso o ad altre caratteristiche senza che siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 5a è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 34 cpv. 2

2 È parimenti punibile chi, senza autorizzazione o in virtù di un’autorizzazione ottenuta tramite indicazioni fallaci, applica metodi di procreazione o conserva o procura per mediazione gameti oppure oociti impregnati o prescrive esami del patrimonio genetico di embrioni in vitro.

Art. 37 lett. dbis (nuova) e lett. e

Chiunque intenzionalmente,

dbis. viola l’obbligo di notifica di cui all’articolo 11a capoverso 1;

e. abrogata