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Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 6 pagine
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Art. 38 cpv. 2 (nuovo)
2 Gli articoli 6 e 7 (infrazioni commesse nell’azienda) e l’articolo 15 (falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione) della legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo sono applicabili.
II
La legge federale dell’8 ottobre 20048 sugli esami genetici sull’essere umano è modificata come segue:
Art. 35 cpv. 2 lett. k (nuova)
2 La commissione ha in particolare il compito di:
k. prendere posizione, su richiesta del servizio federale competente, in merito alle notifiche ai sensi dell’articolo 11a capoverso 1 lettera a della legge del 18 dicembre 19989 sulla medicina della procreazione (LPAM) concernenti l’adempimento delle condizioni di ammissibilità per l’esecuzione dell’esame genetico di embrioni in vitro.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.